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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 188Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

II. Commenti alle singole disposizioni

In generale

Alcuni articoli sono stati leggermente modificati dal punto di vista linguistico, senza effetti sui contenuti. Di seguito sono illustrati esplicitamente gli articoli che comportano una modifica sostanziale del diritto in materia di igiene.

Nell'ORI vengono utilizzati vari termini quali «se necessario», «adeguato» o «opportuno». Tali termini consentono di tenere conto delle circostanze del caso specifico e di applicare il diritto con accortezza, allo scopo di avere una certa flessibilità in presenza di condizioni definite e garantendo la sicurezza delle derrate alimentari. Questa flessibilità va applicata soprattutto nel caso delle piccole aziende e delle microaziende, dell'applicazione dei metodi tradizionali nonché per i prodotti tradizionali.

Analogamente a quanto avviene con il pacchetto igiene della UE, questa flessibilità consente di tenere conto in modo mirato delle strutture aziendali svizzere.

A integrazione del capitolo 4 «Procedimenti termici e igiene nella trasformazione», nell'allegato della nuova ordinanza del DFI sui procedimenti tecnologici e sugli ausiliari tecnologici atti alla preparazione di derrate alimentari sono descritti altri procedimenti ammessi per prolungare la conservabilità delle derrate alimentare o aumentarne la sicurezza igienico-batteriologica.

Articolo 1

Nuovo titolo: «Oggetto» invece di «Oggetto e campo d’applicazione».

Gli oggetti d’uso non rientrano più nell'oggetto dell’ORI. Finora nel campo degli oggetti d’uso l’ORI conteneva esclusivamente prescrizioni concernenti i cosmetici. Queste prescrizioni rimangono invariate, tuttavia vengono recepite nell’allegato 11 della nuova ordinanza del DFI sui cosmetici.

D’ora in avanti rispetto all’ORI sono fatti salvi unicamente i requisiti specifici dell’ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria3. Con la presente revisione l’ordinanza concernente la trasformazione igienica del latte nelle aziende di estivazione viene inserita

nell’ORI integralmente e senza modifiche. Finora i requisiti riguardanti la trasformazione igienica del latte nelle aziende di estivazione erano disciplinati da un’apposita ordinanza come deroga ai requisiti dell’ORI. Ora tutte le prescrizioni in materia di igiene sono raccolte in un’unica ordinanza.

Articolo 2

La modifica del titolo di questo articolo concerne solo il testo tedesco.

Articolo 3

Con la nuova numerazione degli allegati, è stato adeguato il rimando agli stessi.

Articolo 4

3 RS 916.020