Rapporti

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

È stata effettuata una distinzione tra le aziende che utilizzano derrate alimentari, quelle che utilizzano oggetti d'uso e le aziende puramente commerciali. Per gli oggetti d'uso non viene richiesto alcun sistema HACCP. La rintracciabilità è richiesta solo nei casi previsti dalla legge, vale a dire per gli oggetti che entrano in contatto con le derrate alimentari, i prodotti cosmetici e i giocattoli.

Anche le aziende puramente commerciali che commerciano derrate alimentari e oggetti d'uso in altri Paesi devono assumersi questa responsabilità. Non c'è alcuna ragione per cui un'azienda puramente commerciale con sede in Svizzera non debba procedere al ritiro o al richiamo di prodotti se ha immesso sul mercato di un altro Paese una derrata alimentare nociva per la salute. Si deve inoltre poter contare sul fatto che tale azienda controlli o faccia controllare regolarmente le derrate alimentari o gli oggetti d'uso che commercializza e quindi che ne verifichi la sicurezza. Anche la rintracciabilità di detti oggetti d'uso e derrate alimentari deve essere garantita. Lo stesso dicasi per la documentazione del controllo autonomo e dei relativi provvedimenti.

Gli strumenti del controllo autonomo vengono distinti in base al fatto che esista o meno un divieto di inganno per la categoria di prodotti in questione. Se la legge sulle derrate alimentari non prevede un tale divieto e viene rilevata la presenza di una sostanza indesiderata in una concentrazione inferiore a quella definita per impedire rischi per la salute, non è possibile applicare il principio «il meno possibile, ma solo il necessario».

Sezione 2: Garanzia di buone prassi procedurali

Articolo 73: Buona prassi igienica

Nel diritto attuale la «Buona prassi igienica» non è definita in modo dettagliato e quindi si è provveduto a colmare questa lacuna. La descrizione è basata sugli standard riconosciuti a livello internazionale del Codex Alimentarius (cpv. 1)22.

Il capoverso 2 contiene un elenco non esaustivo degli elementi importanti per garantire la «Buona prassi igienica». Tali elementi (e anche eventuali altri che siano rilevanti) vanno verificati nell'ambito dell'obbligo del controllo autonomo.

Articolo 74: Buona prassi di fabbricazione

Il diritto attuale non comprende neanche la definizione della «Buona prassi di fabbricazione», che in linea di principio compete ai singoli settori. La «Buona prassi di fabbricazione» può tenere conto sia di elementi legati alla sicurezza di un prodotto sia elementi che riguardano la qualità di un prodotto. In tal caso si crea un legame con la protezione dagli inganni, dato che i consumatori si aspettano che la fabbricazione dei prodotti sia effettuata in modo accurato e sulla base dei principi definiti «stato dell'arte» da un determinato settore. Relativamente alle sostanze indesiderate, tali principi comprendono anche quello «il meno possibile, ma solo il necessario», naturalmente sempre nel rispetto delle quantità massime prescritte dalla legge.

Sezione 3: Utilizzo del sistema HACCP

Articolo 75: Principi

Nel diritto attuale manca una definizione del sistema HACCP. Questa lacuna viene colmata con il capoverso 1. La definizione è basata sul Codex Alimentarius.

22 www.codexalimentarius.org.