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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Il capoverso 2 comprende l'obbligo di applicare il sistema HACCP nella produzione di derrate alimentari. Tale obbligo non è riferito agli oggetti d'uso.
Il contenuto del capoverso 3 equivale al capoverso 2 dell'articolo 51 dell'ODerr in vigore. La modifica introdotta alle lettere b, d ed e del capoverso 3 concerne solo la versione tedesca.
I capoversi 3 e 5 dell'articolo 51 dell'attuale ODerr corrispondono ai capoversi 3 e 7 della nuova ODerr e sono stati ripresi senza modifiche.
Articolo 76: Linee direttive per il settore
Nel nuovo diritto viene mantenuta la possibilità di applicare linee direttive del settore in alternativa a un sistema HACCP individuale, analogamente a quanto previsto nel diritto UE23. È ammesso anche un sistema HACCP individuale che tenga conto solo di elementi delle linee direttive del settore, a condizione che la sicurezza delle derrate alimentari resti garantita. Chi invece non dispone di un proprio sistema e procede in base alle linee direttive del settore, deve applicare in toto tali linee direttive, nella misura in cui esse sono applicabili all'attività in questione (cpv. 1).
Il contenuto del capoverso 2 resta invariato. Il testo della lettera a è stato cambiato rispetto a quello dell'articolo 52 capoverso 2 lettera a dell'ODerr attuale per motivi di coerenza con il nuovo testo dell'articolo 75, ma non comporta modifiche dal punto di vista sostanziale.
In base al capoverso 3, nelle linee direttive del settore possono essere stabiliti requisiti semplificati per le microaziende (aziende fino a 9 collaboratori). Quanto sopra si intende valido per l'intero controllo autonomo e non solo per il sistema HACCP. Questa disposizione è uno dei provvedimenti con i quali si mette in atto l'articolo 26 capoverso 3 nLDerr, in base al quale i requisiti relativi al controllo autonomo e la documentazione scritta vanno ridotti per le microaziende (vale a dire le aziende fino a 9 persone). Si deve tuttavia fare in modo che gli obiettivi principali della legislazione sulle derrate alimentari stabiliti nell'articolo 1 nLDerr - garantire la protezione della salute e la protezione dagli inganni - non vengano ostacolati.
Il paragrafo 4 intende chiarire che un'azienda può scegliere se applicare un sistema HACCP individuale o quello del settore.
Sezione 4: Prelievo di campioni e analisi
Articolo 77: Valutazione delle misure del controllo autonomo
Il diritto attuale prevede già che la persona responsabile di un'azienda sia obbligata a valutare o a far valutare il funzionamento delle misure del controllo autonomo tramite il prelievo di campioni e le analisi (art. 23 cpv. 1 della LDerr in vigore). Tuttavia il testo attuale lascia ampio spazio all'interpretazione. A livello di ordinanza questo obbligo non era ancora stato definito concretamente Questa lacuna viene colmata con il capoverso 1.
Il capoverso 2 recepisce il principio di proporzionalità integrato nella Costituzione federale. Per un'azienda che offre esclusivamente piccole quantità di prodotti a lunga conservazione che non comportano grandi rischi per l'igiene le misure di controllo autonomo non sono le stesse che devono essere adottate dalle aziende che distribuiscono grandi quantità di derrate alimentari facilmente deperibili. Anche questa disposizione serve per mettere in atto l'articolo 26 capoverso 3 nLDerr (v. sopra il commento relativo all'articolo 76).
23 V. art. 7 segg. del regolamento (CE) 852/2004.