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Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 24 pagine
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Allegato 2.5 (art. 3)
Misure per gli impianti di trasporto in condotta
Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di impianti di trasporto in condotta devono:
a. munire l’impianto di trasporto in condotta dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza, tenendo conto dell’ambiente circostante, e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
b. raccogliere, valutare e trasmettere a terzi interessati (p. es. personale, organizzazione di catastrofe e proprietari fondiari) le informazioni disponibili sui pericoli dei combustibili e carburanti trasportati.