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Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 24 pagine
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Allegato 2
Adozione di misure di sicurezza
Allegato 2.1 (art. 3)
Procedura per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta
Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta devono:
a. scegliere un’ubicazione idonea o un tracciato idoneo e rispettare le necessarie distanze di sicurezza;
b. definire l’organizzazione;
c. disciplinare la formazione del personale e l’informazione di terzi;
d. stabilire le procedure di determinazione e valutazione dei possibili scenari di incidenti rilevanti;
e. stabilire le procedure di pianificazione e attuazione delle misure;
f. disciplinare la sorveglianza, la manutenzione e il controllo delle parti importanti dell’impianto;
g. stabilire le procedure per la pianificazione degli interventi;
h. disciplinare il controllo sistematico dell’organizzazione e delle procedure nonché la gestione dei cambiamenti (all’interno e all’esterno degli impianti);
i. documentare i risultati principali di cui alle lettere b-h.