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Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 24 pagine
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Allegato 2.2 (art. 3)
Misure per le aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali
Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende con sostanze, prodotti o rifiuti speciali devono:
a. nella misura del possibile sostituire le sostanze o i preparati pericolosi con
altri meno pericolosi o limitarne la quantità ed evitare processi, metodi od operazioni pericolosi;
b. concepire le strutture portanti degli edifici in modo tale che le sollecitazioni
prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
c. munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
d. munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di
dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro;
e. munire gli impianti dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i
necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
f. sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti d’impianto importanti
per la tecnica della sicurezza, sottoporli regolarmente a manutenzione, controllarli periodicamente e documentare i risultati dei controlli;
g. stoccare le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo
conto delle loro proprietà e tenerne un elenco attuale con l’indicazione delle quantità e dell’ubicazione;
h. impiegare personale idoneo e sufficiente, informarlo sulle procedure e sui
processi rischiosi all’interno dell’azienda, istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti e assicurare la conservazione delle conoscenze in caso di avvicendamenti di personale;
i. allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento («quasi
incidenti rilevanti»), sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente;
j. disciplinare l’accesso all’azienda;
k. tenere pronti adeguati mezzi d’intervento propri per far fronte a incidenti ri-
levanti, elaborare e concordare con l’organizzazione pubblica di catastrofe un piano d’intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d’intervento.