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Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 24 pagine
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previa consultazione della Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica (CFSB);
5Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potrebbero danneggiare gravemente la popolazione o l’ambiente in altro modo che in virtù delle loro sostanze, dei loro preparati, dei rifiuti speciali nonché delle merci pericolose o degli organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell’articolo 10 LPAmb.
Art. 2 cpv. 2 e 3
2Abrogato
3Per potenziale di pericoli si intende la totalità degli effetti che, per loro quantità e natura, le sostanze, i preparati, i rifiuti speciali, gli organismi o le merci pericolose possono causare.
Art. 3, rubrica e cpv. 3 Misure di sicurezza
3Nella messa in opera delle misure occorre procedere secondo le indicazioni dell’allegato 2.1 e tener conto segnatamente delle misure previste negli allegati 2.2- 2.5.
Art. 4
Abrogato
Art. 5 cpv. 4 e 5
4Abrogato
5L’autorità esecutiva esonera i detentori di strade di grande transito dall’obbligo di inoltrare il breve rapporto se, in base ai dati in suo possesso, anche senza il breve rapporto può ritenere ammissibile l’ipotesi che la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni sia sufficientemente bassa.
Art. 6 cpv. 3bise cpv. 4
3bisL’autorità esecutiva annota per iscritto i risultati della propria valutazione.
4Se l’ipotesi non risulta ammissibile, essa ordina al detentore di eseguire e inoltrarle un’analisi dei rischi secondo l’allegato 4.
Art. 7 cpv. 1
1L’autorità esecutiva esamina l’analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.