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Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 24 pagine

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Art. 15 Coordinamento dei controlli

Nella misura del possibile, i Cantoni coordinano i controlli che sono chiamati a effettuare nelle aziende e sulle vie di comunicazione in virtù della presente ordinanza e di altre disposizioni legali.

Art. 18

Abrogato

Art. 19

Abrogato

Art. 20 Informazione

1I competenti uffici della Confederazione informano il pubblico su:

a. la posizione geografica delle aziende, delle vie di comunicazione e degli impianti di trasporto in condotta nonché i nomi dei detentori;

b. i settori contigui secondo l’articolo 11a capoverso 2.

2In caso di incidenti rilevanti che possano avere effetti seri oltre frontiera, i competenti uffici della Confederazione informano le rappresentanze svizzere all’estero e le autorità estere interessate.

Art. 21 Commissioni specializzate

1Per la consulenza, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può istituire delle commissioni specializzate in cui le cerchie interessate sono rappresentate in misura adeguata.

2La CFSB è il servizio di consulenza per le aziende che svolgono attività con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato.

Art. 23a Modifica degli allegati

1Il DATEC può, previa consultazione degli interessati e se necessario dal punto di vista dello sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, del potenziale di pericoli e del volume di merci pericolose, adeguare gli allegati 1.1 numero 3 e 1.2a della presente ordinanza.

2Il DATEC, d’intesa con le autorità federali competenti e previa consultazione della CFSB, adegua l’elenco dell’allegato 1.4 se è in possesso di nuove conoscenze sulle proprietà di determinati organismi.

Art. 25

Abrogato