Progetto

Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 24 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 20Fedlex · Progetto

Allegato 2.4 (art. 3)

Misure per le vie di comunicazione

Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di vie di comunicazione devono:

a. concepire la costruzione della via di comunicazione in modo tale che le sol-

lecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;

b. munire la via di comunicazione dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza

e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;

c. munire la via di comunicazione di sufficienti dispositivi di segnalazione e di

allarme;

d. sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti della via di comunica-

zione importanti per la tecnica della sicurezza e sottoporli regolarmente a manutenzione;

e. prendere le necessarie misure di canalizzazione e limitazione del traffico in

caso di trasporti di merci pericolose;

f. raccogliere, valutare e trasmettere al personale interessato le informazioni

disponibili sul trasporto di merci pericolose;

g. elaborare insieme all’organizzazione di catastrofe un piano d’intervento in

caso di incidente rilevante ed eseguire esercitazioni periodiche sulla base dello stesso.