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Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 24 pagine
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Allegato 2.4 (art. 3)
Misure per le vie di comunicazione
Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di vie di comunicazione devono:
a. concepire la costruzione della via di comunicazione in modo tale che le sol-
lecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
b. munire la via di comunicazione dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza
e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
c. munire la via di comunicazione di sufficienti dispositivi di segnalazione e di
allarme;
d. sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti della via di comunica-
zione importanti per la tecnica della sicurezza e sottoporli regolarmente a manutenzione;
e. prendere le necessarie misure di canalizzazione e limitazione del traffico in
caso di trasporti di merci pericolose;
f. raccogliere, valutare e trasmettere al personale interessato le informazioni
disponibili sul trasporto di merci pericolose;
g. elaborare insieme all’organizzazione di catastrofe un piano d’intervento in
caso di incidente rilevante ed eseguire esercitazioni periodiche sulla base dello stesso.