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Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 24 pagine
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Allegato 2.3 (art. 3)
Misure per le aziende con organismi
Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende in cui vengono eseguite attività con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato devono:
a. nella misura del possibile sostituire gli organismi pericolosi con altri meno pericolosi;
b. munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro;
c. munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
d stoccare gli organismi o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenerne un elenco attuale con l’indicazione delle quantità e dell’ubicazione;
e. informare il personale sulle procedure e sui processi rischiosi all’interno dell’azienda e istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti;
f. tenere un elenco degli organismi impiegati nell’azienda con l’indicazione dei posti di lavoro e di conservazione;
g. allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento («quasi incidenti rilevanti»), sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente;
h. tenere pronti adeguati mezzi d’intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l’organizzazione pubblica di catastrofe un piano d’intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d’intervento.