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Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 24 pagine
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Allegato 1
Campo d’applicazione e rapporto
Allegato 1.1 (art. 1 e 5)
Quantitativi soglia per sostanze, preparati o rifiuti speciali
1 …
2 Determinazione dei quantitativi soglia
21 Sostanze o preparati
1Per le sostanze e i preparati che figurano nella tabella del numero 3 valgono i quantitativi soglia ivi fissati.
2Per le altre sostanze o preparati il detentore determina i quantitativi soglia secondo i criteri fissati nel numero 4 in base alla classificazione/etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/20083 (regolamento CLP) e i criteri fissati nel numero 5 per le sostanze e i preparati ad alta attività. È applicabile il minore dei quantitativi soglia così determinati.
3Il detentore non è tenuto a determinare il quantitativo soglia secondo un criterio o per un settore, se riesce a dimostrare in modo credibile che i dati possono essere acquisiti soltanto con un impegno sproporzionato.
22 Rifiuti speciali
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i quantitativi soglia per i rifiuti speciali designati come tali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 20054 sul traffico di rifiuti. Tiene segnatamente conto di:
a. pericoli per la salute;
b. pericoli fisici;
c. pericoli per l’ambiente;
d. altri pericoli.
3 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.