Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/13: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) - Registrazione della durata del lavoro · 26 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati
Secondo alcuni interpellati, la doppia approvazione (individuale e collettiva) non è indicata62: a loro detta, il criterio di una convenzione individuale aggiuntiva potrebbe infatti tradursi in disparità di trattamento all’interno dell’azienda. Quanto alla possibilità di revocare la convenzione ogni anno, si fanno notare l’enorme onere amministrativo che ciò comporterebbe e le ripercussioni che vi sarebbero a livello normativo.
Le organizzazioni dei datori di lavoro USI e AP Banche e le grandi banche CS e UBS segnalano inoltre che i processi aziendali interni sono spesso sbrigati elettronicamente, ragione per cui non andrebbe rischiesta (per ragioni amministrative) la forma scritta ai sensi dell’articolo 13 CO63. Sarebbe piuttosto necessario che la dichiarazione della volontà venisse fatta anche elettronicamente.
Secondo l’USS, TS e UNIA, si dovrebbe precisare che, a prescindere dalla convenzione di rinuncia, i lavoratori dovrebbero comunque avere la possibilità di registrare la durata del lavoro.
2.4 Registrazione semplificata della durata del lavoro secondo l’articolo 73b OLL 1
Alcuni partecipanti all’indagine conoscitiva si dichiarano apertamente favorevoli all’introduzione della possibilità di registrare in modo semplificato la durata del lavoro; altri la accettano vedendola come un compromesso tra le parti sociali64. Da più parti emergono tuttavia perplessità quanto a una sua attuazione nell’articolo 73b OLL 1. Le ragioni delle critiche sono di diversa natura e concernono in generale esigenze e punti di vista discordanti. In questo senso, il compromesso tra le parti sociali traspare chiaramente anche nella definizione delle condizioni quadro per tale registrazione semplificata.
Soprattutto i datori di lavoro sono dell’opinione che, in virtù della direttiva della SECO del 2013, una convenzione individuale sia più che sufficiente65. A loro parere, infatti, la proposta avanzata implicherebbe un aumento del carico amministrativo dovuto alla costituzione di una rappresentanza interna di lavoratori. Inoltre, considerati gli sforzi fatti in numerose imprese per implementare tale direttiva, l’USI ritiene che – almeno per il momento – essa dovrebbe rimanere in vigore. Di parere analogo sono altri partecipanti all’indagine conoscitiva, che propongono appunto di attenersi temporaneamente a tale direttiva66.
Secondo il Cantone JU e l’impresa COOP, il carico di lavoro supplementare che dovrebbe pesare sulle imprese e sulle autorità deriverebbe anche dalla necessità di dover predisporre –in seguito all’introduzione della registrazione semplificata – diversi sistemi di registrazione e quindi un sistema parallelo all’interno della stessa impresa.
In più pareri si segnala che, per le piccole e medie imprese (con meno di 50 collaboratori), sarebbe praticamente impossibile introdurre una convenzione collettiva per la registrazione semplificata della durata del lavoro. Secondo la legge federale sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione)67, infatti, i lavoratori hanno il diritto di designare dei rappresentanti soltanto se sono impiegati in imprese che occupano almeno 50 persone68. In alcuni di questi pareri, quindi, si chiede che la possibilità della convenzione individuale sia concessa almeno alle piccole imprese con meno di 50 lavoratori. A tal riguardo, FER fa notare che la legge sulla partecipazione conferisce ai rappresentanti dei lavoratori interni all’impresa soltanto un diritto all’informazione e un diritto alla partecipazione e non un diritto di codecisione.
62. Organizzazioni dei datori di lavoro AVB, SI e VSM; associazione professionale SAV-FSA; impresa COOP. 63. RS 220 64. Partiti politici PPD, PLR e PS; organizzazioni dei datori di lavoro EXS e USI; organizzazioni dei lavoratori UNIA, USS e TS; istituzione di sicurezza sul lavoro SUVA; associazione professionale SSPP; imprese BIG5 e COOP. 65. Partito politico UDC; organizzazione dei lavoratori ASQ; organizzazioni dei datori di lavoro AQS, ASCV, CP, EXPO, EXS, FER, LEGIB, SENE, SWICO e SWISSMEM; associazione professionale ASG; imprese COG, DR, DEMA, FONCIA, ICF, MOBI, PM e SCHENK. 66. Autorità cantonale di NW; organizzazioni dei datori di lavoro AQS, ASA, ASCV, CP, EXPO, LEGIB, ST e USI; istituzione FPMI. 67. RS 822.14 68. Organizzazioni dei datori di lavoro FER e USI; associazione professionale ASG. 520/2012/00456 \ COO.2101.104.6.2903436 10/26