Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/13: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) - Registrazione della durata del lavoro · 26 pagine
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2.3 Esenzione dall’obbligo di documentazione relativo alla durata del lavoro conformemente all’articolo 73a OLL 1
2.3.1 CCL: condizione per la rinuncia alla registrazione della durata del lavoro
2.3.1.1 In generale
Una maggioranza esigua dei partecipanti all’indagine conoscitiva critica o respinge, per svariati motivi, la condizione secondo cui l’esenzione dall’obbligo di documentazione debba essere prevista nel quadro di un CCL22.
Alcuni sostengono che in particolare le piccole e medie imprese come pure le aziende internazionali hanno poca familiarità con lo strumento del CCL e potrebbero quindi risultare penalizzate23. Non si tiene inoltre sufficientemente conto del fatto che in determinati rami e aziende non vi è tradizionalmente alcun partenariato sociale24. In questi casi sarebbe difficile concludere un CCL sulla registrazione della durata del lavoro25 senza dover concedere delle compensazioni in altri ambiti. Occorre altresì tener conto del fatto che l’elaborazione e la negoziazione di un CCL comportano in genere notevoli oneri amministrativi e richiedono molto tempo26. Alcuni sottolineano inoltre che i lavoratori interessati da questa revisione di ordinanza – segnatamente i quadri – non rientrano di norma nel campo di applicazione dei CCL in vigore e registrano un basso tasso di sindacalizzazione27.
Secondo quanto sostenuto da alcuni Cantoni, dalle associazioni intercantonali e dall’AVB, il trasferimento dei compiti alle parti sociali potrebbe essere considerato un’ingerenza nell’autonomia statale e sarebbe pertanto opportuno rinunciarvi28. Alcune organizzazioni dei datori di lavoro ritengono che la condizione concernente il CCL possa violare la libertà sindacale e auspicano pertanto una soluzione interna all’impresa29. Esprimendo un parere più cauto, altri partecipanti temono che con la condizione prevista aumenti la pressione per concludere un CCL e vi sia un rafforzamento dei sindacati30.
La grande maggioranza delle organizzazioni dei lavoratori e il PS approvano invece interamente la condizione concernente il CCL31, ritenendo quest’ultimo uno strumento efficace per tener conto delle diverse esigenze dei vari rami economici. Tale condizione permetterebbe inoltre di instaurare dei meccanismi di partenariato sociali come misure sostitutive per la protezione della salute, soluzione questa al passo con i tempi. Secondo l’ASQ il CCL può essere in particolare una condizione adeguata se le misure interne permettono di adottare soluzioni settoriali realizzabili e se il servizio interno preposto alle questioni concernenti la durata del lavoro può essere esternalizzato.
La SIC segnala dal canto suo il rischio che venga sottoscritto un CCL ad hoc limitato unicamente alla registrazione della durata del lavoro e che non contempli pertanto le altre disposizioni. Ciò farebbe perdere inutilmente valore ai CLL globali finora conclusi. Questo parere è condiviso anche da altre organizzazioni dei lavoratori che, rinviando al diritto in materia di CCL, sottolineano l’illiceità di contratti collettivi così minimalisti32.
22. Autorità cantonali di AI, AR, BL, BS, FR, GR, JU, OW, SZ, VD, ZG e ZH; partiti politici PPD, PLR e UDC; associazioni intercantonali AIPL, AUSL e UCS; organizzazioni dei datori di lavoro AP Banche, AQS, ASA, ASCV, AVB, CP, EXPO, EXS, FER, GS, HKBB, HS, IP, LEGIB, SENE, SI, ST, SWISSMEM, SWS, VSM, UPSC, USAM, VZH nonché vari membri dell’USI; istituzione di sicurezza sul lavoro SUVA; istituzione FPMI; associazioni professionali ASG, MWS e SAV-FSA; imprese BIG5, BOAS; COG, COOP, CS, DR, DEMA, FI, FONCIA, ICF, LR, MOBI, PM, SCHENK e UBS. 23. Autorità cantonali di AI, AR, BL, FR, GL, GR, JU, VD, ZG e ZH; partiti politici PPD e PLR; associazioni intercantonali AIPL e AUSL; organizzazioni dei datori di lavoro CP, EXPO, HS, IP, LEGIB e SWS nonché alcuni membri dell’USI; associazione professionale ASG. 24. Organizzazioni dei datori di lavoro AP Banche, ASA, AVB, EXS, FER, HKBB, IP, SI, ST, SWISSMEM, UPSC, USAM nonché alcuni membri dell’USI; organizzazione dei lavoratori ASQ; imprese BOAS, GOG, DEMA, DR, FONCIA, ICF, LR, MOBI e SCHENK. 25. Autorità cantonali di ZG; associazioni intercantonali AIPL e AUSL; organizzazione dei datori di lavoro CP, LEGIB e SWS; imprese della BIG5. 26. Autorità cantonali di AI, AR, BL, FR, JU e SH; associazioni intercantonali AIPL e AUSL; organizzazioni dei datori di lavoro AQS, EXPO, FER, HS, e SWS; organizzazione dei lavoratori ASQ; associazioni professionali ASG, SAV-FSA e MWS; imprese COG e FI. 27. Autorità cantonali di VD; organizzazioni dei datori di lavoro AP Banche, AQS, ASA, ASCV, AVB, CP, EXPO, LEGIB, SENE, SWISSMEM, UPSC, USAM, VSM nonché vari membri dell’USI; istituzione FPMI; imprese BIG5, CS e LR. 28. Autorità cantonali di BL, BS, FR, GR, JU, OW e TG; associazioni intercantonali AIPL, AUSL e UCS; organizzazione dei datori di lavoro AVB. 29. Organizzazioni dei datori di lavoro AQS, AVB, EXS, FER, SWS, VSM e VZH. 30. Organizzazioni dei datori di lavoro AP Banche, AQS, ASA, ASCV, SENE, SI, ST, SWS, UPSC, USAM nonché vari membri dell’USI; associazione professionale SAV-FSA; imprese CS e DR. 31. Organizzazioni dei lavoratori AS, IMP, ASIB, USS, SYNA, TS e UNIA; partito politico PS. 32. Organizzazioni dei lavoratori ASIB, USS e UNIA. 520/2012/00456 \ COO.2101.104.6.2903436 5/26