Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/13: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) - Registrazione della durata del lavoro · 26 pagine
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Altri partecipanti ritengono invece essenziale che le condizioni associate a una registrazione semplificata della durata del lavoro possano essere interpretate soltanto in modo restrittivo. Secondo l’organizzaizone dei lavoratori ASIB, occorre garantire che l’introduzione della registrazione semplificata non mini l’attuale condizione di dover documentare in modo esaustivo la durata del lavoro.
Le associazioni intercantonali AIPL e AUSL evidenziano che l’attuazione della direttiva SECO del 2013 ha già dimostrato che, nella prassi, continuerà a essere difficile procedere a una specificazione delle singole categorie. A loro parere, non si può contare su un’attuazione uniforme, soprattutto se la decisione è delegata ai datori di lavoro e ai rappresentanti dei lavoratori. Questa critica è condivisa anche dai Cantoni BL, SH, NE e ZH.
Secondo alcune organizzazioni dei lavoratori e alcuni Cantoni, una rappresentanza interna dei lavoratori potrebbe non disporre dell’indipendenza necessaria, ragione per cui chiedono che anche per la registrazione semplificata della durata del lavoro si faccia appello a rappresentanti esterni all’impresa69. A detta della SUVA, una convenzione collettiva interna consentirebbe di garantire che la protezione della salute e gli interessi dei lavoratori siano presi sufficientemente in considerazione.
Infine, facendo riferimento al lavoro notturno e domenicale, sottoposto ad autorizzazione, si sottolinea come sia praticamente impossibile determinarlo senza registrare la durata giornaliera del lavoro e la sua posizione sull’arco della giornata70. Mentre i Cantoni NW, SZ e ZH nonché TS chiedono che, in caso di lavoro notturno o domenicale regolare, non si possa usufruire della registrazione semplificata della durata del lavoro, altri partecipanti all’indagine conoscitiva chiedono con insistenza che, se il lavoro viene prestato di notte o di domenica, si debbano documentare almeno l’inizio e la fine dell’impiego71.
2.5 Altri aspetti relativi al progetto di revisione
2.5.1 Regolamentazione a livello di legge auspicabile
Diversi partecipanti all’indagine conoscitiva si sono chiesti se la revisione proposta non leda il principio della legalità72 e non vada pertanto proposta a livello di legge73. Alcuni ritengono in particolare che la condizione concernente il CCL possa intaccare la libertà sindacale negativa74.
Anche TS ritiene che il fatto di rinunciare alla registrazione della durata del lavoro non deve compromettere in alcun modo i diritti dei lavoratori (p. es. l’indennità per lavoro straordinario), altrimenti vi sarebbe appunto violazione del principio della legalità. Le organizzaioni dei lavoratori USS e UNIA sostengono a chiare lettere che la revisione a livello di ordinanza è lecita soltanto se rimane circoscritta, in termini sia quantitativi che qualitativi.
2.5.2 Registrazione della durata del lavoro come mezzo di prova
Alcuni partecipanti all’indagine conoscitiva giudicano che la registrazione della durata del lavoro rappresenti anche un mezzo di prova75: in sua assenza, sarebbe difficile far valere pretese in ambito di lavoro straordinario e ore supplementari.
Al fine di evitare che si creino malintesi, l’USS specifica che, in caso di controversie concernenti il diritto del lavoro, anche una registrazione privata della durata del lavoro serve da mezzo di prova e ha quindi
69. Autorità cantonali di JU e TI; organizzazioni dei lavoratori IMP, SYNA e TS. 70. Autorità cantonali di BL, NW, SZ, TG e ZH; associazioni intercantonali AIPL e AUSL; organizzazioni dei lavoratori SYNA e TS. 71. Autorità cantonali di BL e TG; organizzazione dei lavoratori SYNA. 72. Autorità cantonali di BL, GE, JU, SZ, TG, VD, VS, ZG e ZH; associazioni intercantonali AIPL e AUSL; organizzazioni dei datori di lavoro AVB, FER, HS, VSM e alcuni membri dell’USI; impresa ZEIT. 73. Autorità cantonali di AI, BL, GE, JU, SZ, TG, VD, VS, ZG e ZH; associazioni intercantonali AIPL e AUSL; organizzazioni dei datori di lavoro ASA, AVB, FER, HS, SWS, SWISSMEM, USI e VZH; organizzazioni dei lavoratori ASQ e SIC; impresa ZEIT. 74. Organizzazioni dei datori di lavoro AQS, AVB, SWS, VSM e VZH. 75. Autorità cantonali di BL, SG e SZ; partito politico PS; associazioni intercantonali AIPL e AUSL; organizzazioni dei lavoratori IMP, SYNA, UNIA e USS; associazione professionale FMH. 520/2012/00456 \ COO.2101.104.6.2903436 11/26