Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/13: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) - Registrazione della durata del lavoro · 26 pagine

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sempre eseguita una valutazione preliminare dei rischi incorsi dai gruppi di lavoratori interessati da parte di specialisti – in particolare medici o specialisti della sicurezza sul lavoro.

Come menzionato all’inizio, l’istituzione PSS si dimostra critica nei confronti della revisione in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla salute. Essa chiede piuttosto misure di promozione della salute che contribuiscano in forma preventiva a migliorare il benessere psico-fisico. Ciò permetterebbe di gestire meglio i rischi per la salute associati alla rinuncia all’obbligo di registrazione (ad es. sollecitazioni e stress eccessivi).

SYNA raccomanda di precisare il testo dell’ordinanza sostituendo la nozione di «pause» con l’espressione generica «periodi di riposo». Considerato il fatto che, nonostante l’esenzione dall’obbligo di registrazione, le disposizioni della legge sul lavoro devono continuare a essere rispettate, SYNA e TS ritengono opportuno integrare maggiormente l’ordinanza: mentre SYNA chiede che venga introdotta una riserva di carattere generale concernente la rinuncia alla documentazione della durata del lavoro in caso di lavoro notturno e domenicale, TS propone di disciplinare in maniera più esaustiva l’articolo 73a capoverso 4 lettera a OLL 1 in modo tale che l’osservanza dei singoli periodi di riposo (ad es. la semigiornata libera settimanale) vi figuri in modo più esplicito. Secondo TS è inoltre necessario disciplinare la questione dell’informazione in caso di lavoro straordinario e di ore supplementari.

Alcuni partecipanti all’indagine conoscitiva considerano inutili o eccessivamente onerose le misure specifiche e respingono quindi l’obbligo di introdurle in un CCL41.

Per quanto riguarda il servizio interno per le questioni concernenti la durata del lavoro, alcuni sostengono che il suo mantenimento a lungo termine sia possibile solo nelle grosse aziende e che tale condizione non è realizzabile nelle piccole e medie imprese42. A tale riguardo SWS sottolinea che la creazione di un servizio interno nelle piccole aziende sarebbe problematico, difficilmente realizzabile e poco realistico dal punto di vista della protezione della personalità e per mancanza di conoscenze specifiche. Mentre SWS e SWISSMEM propongono di sopprimere questo obbligo, l’ASQ chiede di prevedere la possibilità che tale servizio sia eventualmente esternalizzato.

La maggior parte delle associazioni intercantonali e alcuni Cantoni si chiedono come debba essere concretamente istituito e come debba agire un simile servizio interno43. Per risolvere questa questione il Cantone NW chiede in particolare che i compiti precisi del servizio interno e il relativo funzionamento siano definiti a livello nazionale.

Per la maggior parte delle organizzazioni dei lavoratori e per l’istituzione PSS, l’indipendenza e la riservatezza di un simile servizio interno devono assolutamente essere garantite. A tal fine alcuni auspicano che il servizio interno non sottostia ad alcuna linea gerarchica44. TS chiede inoltre che il servizio interno sia organizzato in maniera paritetica.

2.3.2 Autonomia nell’impostazione dell’attività lavorativa e degli orari di lavoro

Affinché siano esonerati dall’obbligo di documentazione relativo alla durata del lavoro si presuppone tra l’altro che i lavoratori interessati dispongano di un’ampia autonomia nel loro lavoro e che siano prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro. In altri termini i collaboratori devono avere una certa autonomia nell’impostazione dell’attività lavorativa nonché degli orari di lavoro.

L’importanza di questi due criteri cumulativi non viene in linea di principio messa in discussione dai partecipanti all’indagine conoscitiva e viene esplicitamente accolta da alcuni45. Le grandi banche CS e UBS e alcune organizzazioni dei datori di lavoro46, invece, vi si oppongono sostenendo che il contenuto di un rapporto di lavoro deve in ogni caso essere stabilito con precisione e nella maggior parte dei casi

41. Organizzazione dei datori di lavoro SWISSMEM; organizzazione dei lavoratori ASQ; istituzione FPMI. 42. Autorità cantonali di BL, SZ e ZH; associazioni intercantonali AIPL e AUSL; organizzazioni dei datori di lavoro CP, EXPO, LEGIB, SWS nonché alcuni membri dell’USI; istituzione FPMI. 43. Autorità cantonali di BL, NE e ZH; associazioni intercantonali AIPL e AUSL. 44. Organizzazione dei datori di lavoro SYNA, TS, UNIA e USS. 45. Organizzazioni dei datori di lavoro AQS, ASCV, EXP; organizzazioni dei datori di lavoro AS, ASMAC, SIC, USS, UNIA. 46. Organizzazioni dei datori di lavoro AP Banche, SI, SWS e alcuni membri dell’USI. 520/2012/00456 \ COO.2101.104.6.2903436 7/26