Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/13: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) - Registrazione della durata del lavoro · 26 pagine
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non può quindi essere impostato autonomamente. Chiedono pertanto che l’autonomia si limiti all’impostazione degli orari di lavoro. L’associazione professionale MWS considera poco appropriato il criterio della libertà di stabilire i propri orari di lavoro ribadendo che in alcuni settori nemmeno gli alti quadri beneficiano di questa autonomia.
Vari partecipanti auspicano che queste nozioni cumulative siano precisate47. Per garantire un’attuazione pratica uniforme, alcuni chiedono una definizione applicabile a livello nazionale48. Il Cantone OW sostiene che, in caso contrario, verrebbe attribuita un’eccessiva importanza al criterio del limite di reddito, indubbiamente più oggettivo. Anche i Cantoni BL e ZH e le associazioni intercantonali AIPL e AUSL esprimono un parere simile. Per ragioni di uniformità a livello di attuazione, essi vedono con occhio critico il fatto che la definizione di queste nozioni fondamentali sia delegata alle parti sociali.
Per evitare il più possibile che vi siano disparità e insicurezze giuridiche, due partecipanti auspicano che venga elaborato un elenco dei criteri a livello federale49. Se il PLR si oppone esplicitamente a un’interpretazione troppo restrittiva di queste due nozioni, TS ritiene invece indispensabile un’applicazione restrittiva di questi concetti giuridici imprecisi.
2.3.3 Criterio del limite di reddito
Per quanto riguarda il criterio del limite di reddito, in più pareri si critica lo scarso peso dato alle differenze di salario a livello regionale e settoriale e alla composizione del salario50. Questo criterio fisso sarebbe poco adeguato e potrebbe causare disparità di trattamento. La SIC propone che vengano stabiliti limiti di reddito specifici per ogni settore, che potrebbero basarsi sulla classificazione prevista nella Rilevazione svizzera della struttura dei salari dell’Ufficio federale di statistica. Altri partecipanti ritengono invece adeguato questo criterio e opportuno l’approccio pragmatico scelto51.
Come previsto, i pareri dei vari partecipanti divergono riguardo all’importo effettivo di questo limite di reddito. Se alcuni lo considerano applicabile52, per altri è chiaramente troppo elevato53. Questi ultimi ritengono che l’importo scelto impedisca alle imprese di vari settori di beneficiare allo stesso modo dell’allentamento dell’obbligo di registrazione. Le proposte concrete formulate da questi partecipanti variano notevolmente a seconda del livello di reddito del rispettivo settore, andando dagli 80 000 ai 108 000 franchi54. COOP propone invece un livello di reddito più basso e un’esclusione di eventuali bonus.
Secondo altri partecipanti, il livello di reddito sarebbe da un po’ troppo basso fino a decisamente troppo basso55. Per motivi di coerenza, l’organizzazione dei lavoratori AS e il Cantone TG propongono un limite di reddito di 126 000 franchi. Questo parere è condiviso anche da TS, che ritiene poco opportuno introdurre nelle basi legali un nuovo limite di reddito. Propone pertanto di prendere come limite il guadagno massimo assicurato LAINF attualmente in vigore. SYNA si oppone invece alla fissazione di un limite di reddito e suggerisce di prevedere nel contratto collettivo di lavoro, basandosi sul nuovo importo massimo del guadagno assicurato LAINF (ossia 148 200 franchi), la possibilità di derogarvi del 20 per cento al massimo. L’associazione professionale MWS propone invece un limite di reddito di 140 000 franchi, adducendo in particolare il fatto che anche i quadri possono essere esposti sin dall’inizio a pressioni da parte del datore di lavoro. Le imprese BIG5 ritengono per contro opportuno un limite di reddito di
47. Autorità cantonali di BL, BS, LU, NE, NW, OW e ZH; associazioni intercantonali AIPL, AUSL e UCS; organizzazioni dei datori di lavoro AP Banche, ASA, AVB, HKBB, SWS, USI, VSM e VZH; organizzazioni dei lavoratori AS, ASIB, SIC, SYNA e TS; associazione professionale SAV- FSA. 48. Autorità cantonali di LU, NW e OW. 49. Organizzaizoni dei lavoratori SIC e ASIB. 50. Autorità cantonali di BL, BE, GR, JU, SZ e ZH; partiti politici PLR e UDC; associazioni intercantonali AIPL e AUSL; organizzazioni dei datori di lavoro AQS, AVB, GS, SENE, SWS, VSM, VZH, ASCV e alcuni membri dell’USI; organizzazione dei lavoratori SIC; associazioni professionali FMH; istituzione preposta alla salute SGIG; istituzione FPMI; impresa COOP. 51. Organizzazioni dei datori di lavoro CP, EXPO, IP, LEGIB e SWISSMEM; organizzazione dei lavoratori USS; associazione professionale ASG; istituzione di sicurezza sul lavoro SUVA. 52. Organizzazioni dei datori di lavoro CP, EXPO, IP, LEGIB e SWISSMEM. 53. Partici politici PLR e UDC; organizzazioni dei datori di lavoro AQS, ASCV, GS, SENE, SI e SWS; associazione professionale GST-SVS; istituzione FPMI; impresa LR. 54. SWS è a favore di un limite pari a 108 000 fr., GST-SVS di un limite di 100 000 fr. e GS di un limite di 80 000 fr. 55. Autorità cantonali di BS, NE, TG e ZH; associazioni intercantonali AIPL e AUSL; organizzazioni dei lavoratori AS, SYNA e UNIA; associazione professionale MWS. 520/2012/00456 \ COO.2101.104.6.2903436 8/26