Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/13: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) - Registrazione della durata del lavoro · 26 pagine

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1 Contesto

Secondo quanto previsto dalla legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (LL)1, il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli atti determinanti per l’esecuzione della legge e delle relative ordinanze (art. 46 LL). Questa disposizione intende garantire l’esecuzione della legge comportando un obbligo di rilevamento dei dati e di documentazione per il datore di lavoro.

Gli elenchi e gli atti necessari all’esecuzione sono specificati nell’articolo 73 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)2. Questa disposizione esecutiva prevede attualmente un obbligo di documentazione esaustivo, che comprende in particolare la registrazione della durata giornaliera e settimanale del lavoro effettivamente svolto (inclusi il lavoro compensativo e quello straordinario), della rispettiva posizione sull’arco della giornata come pure delle pause di durata uguale o superiore a mezz’ora.

Nel corso degli anni è aumentato il divario tra l’obbligo di registrare sistematicamente la durata del lavoro e la prassi effettiva. Per questo motivo varie cerchie hanno manifestato sempre più spesso la necessità di rendere più flessibile la registrazione della durata del lavoro. Per ovviare a questo divario e tener conto delle esigenze sollevate, negli ultimi anni sono stati svolti diversi colloqui con i vari gruppi interessati e sono state elaborate varie proposte di soluzione. Si è così giunti a un compromesso tra le parti sociali, che prevede l’introduzione a livello di ordinanza di due nuove modalità di registrazione della durata del lavoro.

Con l’articolo 73a OLL 1 si intende consentire di rinunciare completamente alla registrazione della durata del lavoro previo accordo scritto dei lavoratori. Questa disposizione riguarda esclusivamente i lavoratori che dispongono di un’ampia autonomia nell’impostare la propria attività e i propri orari di lavoro e che percepiscono un reddito annuo lordo (bonus compresi) superiore a 120 000 franchi. Affinché un datore di lavoro possa essere esonerato dall’obbligo di registrazione della durata del lavoro, questa possibilità deve essere prevista in un contratto collettivo di lavoro (CCL), che deve essere sottoscritto dalla maggioranza delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori del settore o dell’azienda e prevedere esplicitamente misure specifiche di protezione della salute.

L’articolo 73b OLL 1 introduce invece la possibilità della registrazione semplificata della durata del lavoro. Per i lavoratori in gran parte liberi di stabilire i propri orari di lavoro, il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori interni all’azienda possono convenire, in una convenzione collettiva, che debba essere registrata unicamente la durata giornaliera del lavoro effettivamente svolto. Anche in questo caso il contenuto di una simile convenzione è stabilito esplicitamente: quest’ultima deve infatti specificare le categorie di lavoratori a cui si applica la registrazione semplificata, contenere disposizioni speciali concernenti l’osservanza delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo e prevedere una procedura paritetica per verificare l’osservanza della convenzione.

Introducendo una delle modalità di cui sopra il datore di lavoro è parzialmente esonerato dal suo obbligo di rilevamento dei dati e di documentazione. A prescindere da queste possibilità e nonostante la convenzione conclusa, i singoli lavoratori devono poter essere liberi di decidere se registrare integralmente la durata del lavoro.

Le cerchie interessate sono state invitate a pronunciarsi sulla proposta di revisione dell’ordinanza nel quadro di un’indagine conoscitiva.

1. RS 822.11. 2. RS 822.111. 520/2012/00456 \ COO.2101.104.6.2903436 2/26