Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/13: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) - Registrazione della durata del lavoro · 26 pagine
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200 000, a condizione che l’esenzione dall’obbligo di registrazione della durata del lavoro non sottostia più ad altre condizioni.
Per quanto riguarda l’applicazione del limite di reddito, varie organizzazioni dei lavoratori56 e l’istituzione PSS affermono che il limite di reddito previsto deve essere assoluto, ossia che non deve essere ridotto proporzionalmente per i lavoratori a tempo parziale. Essi sostengono la loro posizione adducendo in particolare che sono proprio tali lavoratori a correre il rischio di effettuare ore di lavoro straordinario. Inoltre un’occupazione a tempo parziale non lascia grande margine di manovra in termini di tempo: la registrazione della durata del lavoro è uno strumento di controllo importante che permette a questa categoria di lavoratori di mantenere un certo equilibrio con i loro obblighi extraprofessionali. Per contro, alcune organizzazioni dei datori di lavoro57 nonché la SIC e l’FPMI auspicano che la possibilità di ridurre proporzionalmente il limite di reddito in caso di lavoro a tempo parziale sia menzionata esplicitamente nel rapporto esplicativo e nel testo dell’ordinanza.
Alcuni temono che l’introduzione di un un criterio relativo al reddito possa comportare una trasparenza salariale indesiderata – in particolare nei confronti delle autorità58. Le società di revisione contabile delle BIG5 e l’USI propongono pertanto che il controllo dell’importo del reddito sia effettuato da organi di revisione esterni indipendenti.
Per alcuni partecipanti la determinazione concreta del reddito annuo lordo e dei bonus potrebbe in particolare comportare difficoltà59. L’AVB si chiede se debba essere determinante il reddito dell’anno precedente o quello del periodo in corso. L’USS ritiene che il limite di reddito debba essere raggiunto nel corso dell’esercizio in questione. L’USI giudica invece determinante il salario soggetto all’AVS dell’anno precedente, esclusi gli assegni sociali.
Per quanto riguarda i bonus, le associazioni intercantonali AIPL e AUSL, il Cantone ZH e le organizzazioni dei lavoratori AS e ASIB sostengono che, se questi venissero computati, vi sarebbe sempre il rischio di dover rinunciare alla registrazione della durata del lavoro anche per i lavoratori con salari fissi molto bassi ma commissioni elevate (non garantite). Secondo l’ASIB, SYNA e TS bisognerebbe, in particolare per ragioni pratiche, rinunciare interamente a prevedere le componenti variabili del salario.
La SUVA ritiene opportuno mettere in relazione l’importo del reddito annuo lordo con l’evoluzione dell’importo massimo del guadagno assicurato LAINF come previsto nell’articolo 73a capoverso 2 OLL 1.
2.3.4 Convenzione individuale di rinuncia e possibilità di revoca
Numerosi partecipanti, fautori di interessi differenti, accolgono con favore il requisito di una convenzione individuale di rinuncia60. Alcuni di essi avanzano tuttavia qualche perplessità, sostenendo che nella prassi non si potrà evitare che sia i datori di lavoro che i lavoratori stessi saranno esposti a una certa pressione di dover concludere una simile convenzione61. Secondo l’USS, UNIA e il PS, per far fronte a questo rischio e garantire che i lavoratori possano decidere liberamente, si potrebbe invertire l’onere della prova per qualsiasi licenziamento fatto subito dopo la proposta di concludere la convenzione.
In una certa misura lo stesso timore viene espresso in relazione al diritto di revocare tale convenzione unilateralmente e su base annuale. I Cantoni BL e BS chiedono pertanto esplicitamente che la convenzione possa essere revocata in qualsiasi momento. Il CP e LEGIB ritengono invece necessario che ogni revoca sia preceduta da una discussione sulla mole di lavoro in corso e che possa essere effettuata soltanto alla fine dell’anno.
56. Organizzazioni dei lavoratori ASIB, SYNA, UNIA e USS. 57. Organizzazioni dei datori di lavoro CP e LEGIB. 58. Organizzazioni dei datori di lavoro AP Banche, ASA, AVB, EXS, SWISSMEM, USI eVZH; imprese BIG5 e COOP. 59. Autorità cantonali di BL, SH e ZH; associazioni intercantonali AIPL e AUSL; organizzazioni dei datori di lavoro AVB e ASA; organizzazioni dei lavoratori AS, ASIB e TS; impresa COOP. 60. Autorità cantonali di BL, BS, LU e NE; partito politico PS; organizzazioni dei datori di lavoro AQS, ASCV, CP, EXPO, LEGIB e SWS; organizzazioni dei lavoratori AS, TS, UNIA e USS; istituzioni di sicurezza sul lavoro e della salute PSS e SUVA; associazione professionale MWS. 61. Autorità cantonali di BL, BS, LU, NE, SZ e ZH; partito politico PS; associazioni intercantonali AIPL e AUSL; organizzazioni dei lavoratori IMP, SYNA, TS, UNIA e USS; istituzione di sicurezza sul lavoro e della salute PSS; associazione professionale MWS. 520/2012/00456 \ COO.2101.104.6.2903436 9/26