Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/60: Legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli (attuazione della mozione 12.3172, Müller Leo) · 18 pagine
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dell’attuazione della nuova prassi relativa alla liquidazione parziale indiretta (art. 20a e 205b LIFD; NW, PPD, UDC, CJA, CNAV, PLR, Prométerre). Anche alcune iniziative popolari prevedrebbero la retroattività e verrebbero comunque ammesse alla votazione. Pertanto verrebbe richiesta una nuova regolamentazione retroattiva per tutte le tassazioni pendenti e non ancora passate in giudicato (PPD, UDC).
Il Cantone VS è del parere che il Parlamento dovrebbe decidere l’applicabilità immediata della modifica della legge a tutti i casi pendenti.
Otto tra organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione reputano non solo ammissibile la retroattività per tutte le tassazioni non ancora passate in giudicato, bensì anche assolutamente necessaria per ragioni di equità. La giurisprudenza del Tribunale federale sarebbe stata applicata retroattivamente. Il parallelismo delle circostanze esigerebbe che le misure correttive del Parlamento seguano lo stesso principio (AGORA, CJA, CNAV, CP, FRI, IVVS, FSV, Fiduciaria Pegasus).
Secondo CGI l’effetto retroattivo non è ammissibile. Esso potrebbe essere retrodatato al momento della decisione del Tribunale federale del 2 dicembre 2011. Qualora ciò non fosse possibile, le nuove disposizioni potrebbero essere applicate a titolo «anticipatorio» dal 1° gennaio 2015, ossia un mese dopo l’approvazione della mozione da parte del Consiglio degli Stati. Questa misura porrebbe fine al differimento delle alienazioni dei fondi oggetto di azzonamento.
La retroattività per tutte le tassazioni non ancora passate in giudicato sarebbe sensata, rispettivamente necessaria (fidagri, OREF, PLR, USDCR, ADPR). A fronte dei notevoli problemi di natura giuridico-formale probabilmente occorrerebbe tuttavia accettare le imposizioni già operate che avrebbero portato a un carico fiscale eccessivo (ADPR). L’effetto retroattivo favorevole sarebbe inoltre ammissibile (OREF, fidagri), come ad esempio nell’articolo 333 CP (OREF). La retroattività è ritenuta ammissibile se favorisce il cittadino. A questo proposito si rimanda all’articolo 70a della legge federale sull’imposta preventiva (fidagri). Molte iniziative prevedono inoltre un effetto retroattivo, accettato o addirittura reputato necessario dai votanti (USDCR).
FRI è del parere che il divieto di retroattività miri a tutelare gli interessati e non la collettività e il suo diritto di riscuotere imposte.
fidagri ritiene che la retroattività sia problematica per principio, ma la approva per il presente progetto posto in consultazione, poiché favorirebbe il contribuente. Senza retroattività, agli utili risultanti dall’alienazione di fondi agricoli e silvicoli andrebbero applicati tre diversi regimi impositivi in un breve lasso di tempo, una situazione giudicata grottesca. L’entrata in vigore con effetto retroattivo permetterebbe inoltre di realizzare la parità di trattamento dei contribuenti che nel corso degli ultimi anni hanno realizzato utili risultanti dall’alienazione di fondi agricoli e silvicoli. A favore di questa soluzione viene citato il fatto che diversi Cantoni hanno sospeso le imposizioni.
A parere di AG Berggebiet e SAB il periodo di transizione dal 2011 al 2017 non sarebbe sostenibile. Si porrebbe addirittura la questione relativa alla necessità di una revisione delle tassazioni già avvenute con relativo rimborso delle imposte sul reddito versate. I casi ancora in sospeso dovrebbero essere inoltre giudicati secondo il nuovo diritto e non più sulla base della sentenza del Tribunale federale.