Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/60: Legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli (attuazione della mozione 12.3172, Müller Leo) · 18 pagine
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ostacolerebbe l’attuazione del progetto. Sarebbe in ogni caso sbagliato definire i fondi silvicoli andando oltre l’ambito di applicazione della LDFR.
Il Cantone SZ teme problemi di interpretazione rilevanti che ostacolerebbero l’attuazione del progetto qualora venisse abbandonato l’opportuno rinvio alla disposizione del diritto fondiario rurale. Particolari problemi di conversione sarebbero da prevedere nei Cantoni con sistema dualistico per quanto concerne l’imposta sugli utili da sostanza immobiliare, se i plusvalori risultanti dall’alienazione di riserve di terreni edificabili venissero rilevati, invece che con l’imposta sul reddito, con l’imposta sugli utili da sostanza immobiliare.
A parere del Cantone di Sciaffusa le previste modifiche porterebbero a una cesura del sistema che renderebbe necessario un chiarimento segnatamente nel caso della stima del valore di reddito ai sensi dell’articolo 73 LDFR. Per evitare errori in relazione con l’accertamento del limite dell’aggravio agricolo occorrerebbe garantire che gli ulteriori immobilizzi siano considerati come fondi agricoli unicamente ai fini del diritto fiscale.
Per gli stessi motivi PSS prevede problemi di attuazione che a suo giudizio sarebbero determinanti per un rifiuto del progetto (violazione di principi costituzionali, minori entrate, problemi di economia pubblica).
Secondo PLR una nuova modifica della prassi, rispettivamente della legge sarebbe troppo burocratica e potrebbe generare incertezza giuridica. A ciò si aggiungerebbero inoltre le perdite finanziarie nell’ambito dell’AVS e dell’imposta federale diretta che suggerirebbero un rifiuto del progetto.
AG Berggebiet e SAB identificano i problemi più significativi nei casi sottoposti a imposizione tra la data della decisione del Tribunale federale e l’entrata in vigore della revisione.
Secondo USC il concetto di «azienda agricola e silvicola» introdotto deve essere descritto in modo nuovo. Un approccio valido sarebbe a suo giudizio quello di basarsi sull’articolo 6 OTerm. Non esisterebbe tuttavia una definizione analoga per le aziende silvicole.
3.4 Ammissibilità della retroattività
In breve
Quasi tutti i fautori del progetto reputano necessaria una disposizione relativa alla retroattività, da applicarsi a tutte le imposizioni non ancora passate in giudicato. Alcuni di essi esigono una disposizione relativa alla retroattività a partire dal 1° gennaio 2015 o dal 2 dicembre 2011, data della decisione del Tribunale federale. Tra i sostenitori del progetto solo i Cantoni GE e TI rifiutano una clausola di retroattività.
Tutti i partecipanti contrari al progetto si dichiarano contrari a una disposizione relativa alla retroattività.
La domanda era la seguente: Condividete il parere secondo cui una retroattività non sia ammissibile? In caso di risposta negativa, per quali ragioni?
Inammissibilità della retroattività
19 Cantoni concordano in merito all’inammissibilità della retroattività (AG, AI, AR, BS, BL, JU, GE, GL, GR, LU, SG, SH, SO, SZ, TI, TG, UR, ZG, ZH).
Un’entrata in vigore retroattiva sarebbe da respingere secondo il principio dello stato di diritto (UR). La retroattività avrebbe una durata troppo estesa e non esisterebbe alcun interesse pubblico all’imposizione retroattiva privilegiata degli utili risultanti dall’alienazione di fondi