Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/60: Legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli (attuazione della mozione 12.3172, Müller Leo) · 18 pagine
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3.5 Entrata in vigore
In breve
La maggioranza dei Cantoni non si pronuncia in merito a un momento particolare per l’entrata in vigore. Un Cantone accenna al fatto che la legislazione cantonale prevede due consultazioni parlamentari per le modifiche di legge e che occorrerebbe pertanto accordare ai Cantoni almeno due anni di tempo per l’adeguamento del diritto cantonale. Alcuni Cantoni sono favorevoli a un’entrata in vigore possibilmente rapida; in singoli casi a questo riguardo viene indicato il 1° gennaio 2017 come possibile data di entrata in vigore. In vista della modifica di legge, quasi la metà dei Cantoni auspica un aggiornamento della Circolare n. 38 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Da parte delle organizzazioni e degli altri partecipanti alla consultazione che hanno espresso un parere sulla questione viene richiesta un’entrata in vigore in tempi possibilmente brevi. In molti casi come momento ideale viene indicato il 1° gennaio 2017, in singoli casi anche il 1° gennaio 2016.
La domanda era la seguente: Avete osservazioni /richieste relative al momento dell'entrata in vigore?
In caso di modifiche di legge il Cantone AG effettua due consultazioni parlamentari. Decorso il termine di referendum, ai Cantoni andrebbero pertanto concessi almeno due anni per l’adeguamento della legge a livello cantonale affinché sia possibile rispettare la regolare procedura legislativa formale.
Per il Cantone BE l’entrata in vigore non deve avvenire prima del 1° gennaio 2017.
Undici Cantoni sono del parere che la nuova normativa debba essere applicata a tutti i casi che realizzano le fattispecie dopo il momento dell’entrata in vigore. Essi reputano opportuno escludere l’applicazione ai casi pendenti (AI, AR, BL, BS, GL, OW, SG, SH, TG, UR, ZG). Qualora venga dato seguito a questa richiesta, sarebbe giustificabile un periodo di attuazione breve. Ciò risulterebbe possibile anche perché, se il diritto cantonale non fosse ancora stato adeguato, le nuove disposizioni della LAID potrebbero trovare direttamente applicazione senza norme cantonali integrative (SO). Nel caso di fattispecie che giustificano un differimento intervenute prima dell’entrata in vigore della modifica della legge, qualora la realizzazione avvenisse dopo l’entrata in vigore andrebbe applicato il nuovo diritto (AI, AR, BL, BS, GL, OW, SG, SH, TG, UR, ZG).
12 Cantoni sono inoltre del parere che l’AFC dovrebbe sostenere un’eventuale attuazione con una nuova circolare che sostituisca l’attuale Circolare n. 38 (AI, AR, BE, BL, GL, OW, SO, SH, TG, UR, ZG, ZH).
Cinque Cantoni (FR, GE, LU, NW, VS) e sei tra organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione chiedono un’entrata in vigore possibilmente rapida (CGI, CP, IVVS, OREF, Prométerre, SOBV, FSV, ADPR), soprattutto qualora non fosse prevista alcuna disposizione retroattiva (CGI, SOBV). Ciò sarebbe necessario per riaffermare la volontà del legislatore (ADPR). Un’entrata in vigore in tempi brevi consentirebbe di eliminare l’incertezza giuridica legata alla situazione attuale (FR, NW, VS). I Cantoni GE e SZ sottolineano che l’entrata in vigore deve coincidere con l’inizio di un periodo fiscale.
Per PPD e UDC nonché per sette tra organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione (CJA, CNAV, FRI, PLR, USDCR, USC, fidagri) la modifica di legge deve entrare in vigore il