Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/60: Legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli (attuazione della mozione 12.3172, Müller Leo) · 18 pagine

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1. Situazione iniziale

L’8 dicembre 2014 il Consiglio degli Stati ha approvato in qualità di seconda Camera la mozione «Imposizione di fondi agricoli e silvicoli» (12.3172) depositata dal consigliere nazionale Leo Müller, trasmettendola al Consiglio federale per l’attuazione. Il Consiglio federale è stato incaricato di presentare al Parlamento un disegno di modifica della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) che proponga una definizione legale del concetto di «fondi agricoli e silvicoli». Questa definizione dovrà consentire, in caso di alienazione o di trasferimento dal patrimonio commerciale al patrimonio privato, di gravare i fondi agricoli e silvicoli con le imposte sul reddito solo fino a concorrenza delle spese d’investimento. Ciò dovrà valere in particolare anche nei casi in cui fondi ubicati all’interno della zona edificabile vengono sfruttati a scopo agricolo o silvicolo. Si intende così tornare alla prassi fiscale antecedente alla sentenza del Tribunale federale del 2 dicembre 2011 (DTF 138 II 32).

In adempimento della mozione trasmessa, il 5 giugno 2015 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la modifica della legge. La procedura di consultazione si è conclusa il 23 settembre 2015. Sono stati interpellati complessivamente 72 destinatari (cfr. elenco dei partecipanti in allegato). Nell’ambito della procedura di consultazione sono pervenuti 58 pareri, tra cui quelli di 25 Cantoni, di quattro partiti rappresentati nell’Assemblea federale nonché di 30 associazioni mantello e altre organizzazioni. Hanno rinunciato esplicitamente a esprimere un parere il Cantone di Neuchâtel, il Partito ecologista svizzero, il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale, l’Associazione dei Comuni svizzeri e l’Unione svizzera degli imprenditori.3

2. Linee generali del progetto

Nell’ambito dell’imposta federale diretta i fondi agricoli e silvicoli godono di un trattamento privilegiato. Per le imposte cantonali sul reddito e sull’utile, il trattamento dipende dal tipo di sistema fiscale (monistico4 o dualistico5) e dalla relativa configurazione. Nel 2011 il Tribunale federale ha limitato l’entità di questi privilegi ai fondi sottoposti alla legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR), allo scopo di conformare quest’ultima al campo di applicazione, alle previste forme di tutela nonché alle restrizioni della facoltà di disporre nei casi di alienazione risultanti dalla legislazione sul diritto fondiario rurale. Da allora, gli utili conseguiti con l’alienazione di altri fondi derivanti dagli immobilizzi di aziende agricole e silvicole sono soggetti a imposizione completa. Questo vale in particolare per gli utili conseguiti con l’alienazione di superfici appartenenti a riserve di zone edificabili.

Il progetto posto in consultazione prevede l’imposizione privilegiata degli utili conseguiti con l’alienazione di tutti i fondi facenti parte degli immobilizzi di un’azienda agricola o silvicola.

1 RS 642.11

2 RS 642.14

3 L’elenco dettagliato dei destinatari e dei partecipanti alla consultazione è riportato nell’allegato.

4 I Cantoni con sistema monistico riscuotono l’imposta sugli utili da sostanza immobiliare sull’utile derivante dall’aumento di valore risultante dall’alienazione di fondi appartenenti alla sostanza commerciale. Gli ammortamenti recuperati vengono tassati come reddito, rispettivamente come utile. Questo vale anche per i fondi agricoli e silvicoli.

5 I Cantoni con sistema dualistico fondamentalmente riscuotono l’imposta sul reddito o sull’utile derivante dall’aumento di valore nonché sugli ammortamenti recuperati risultanti dall’alienazione di fondi appartenenti alla sostanza commerciale. Sull’utile derivante dall’aumento di valore risultante dall’alienazione di fondi agricoli e silvicoli, i Cantoni con sistema dualistico riscuotono l’imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Solo gli ammortamenti recuperati sono soggetti all’imposta sul reddito.