Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/60: Legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli (attuazione della mozione 12.3172, Müller Leo) · 18 pagine

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agricoli. La retroattività violerebbe il principio della parità di trattamento (AG, AI, AR, BL, BS, OW, SG, SH, SO, ZG). In primo piano vi sarebbero soprattutto interessi privati (GL, JU). Una clausola di retroattività non sarebbe pertanto conforme alla Costituzione (SO).

La retroattività sarebbe giustificata unicamente in presenza di ragioni imperative (GR) a cui andrebbe assegnato un peso maggiore rispetto all’imperativo della certezza del diritto (SZ). Nel caso presente con una disposizione relativa alla retroattività verrebbe invece creata incertezza giuridica. Una simile disposizione creerebbe inoltre un precedente riguardo a futuri progetti legislativi (GR).

La retroattività comporterebbe inoltre diversi problemi di attuazione, ad esempio la correzione dei casi di tassazione passata in giudicato. Riguardo a dettagli quali la rettifica d’ufficio o su richiesta, i termini, gli interessi ecc., vi sarebbero attualmente ancora molte domande aperte (SZ).

L’eventuale retroattività non può portare a un peggioramento della situazione dei contribuenti già assoggettati. In tal caso dovrebbe essere consentita la revisione delle tassazioni passate in giudicato (BE).

Secondo due Cantoni (GE, TI), il PLR nonché quattro tra organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione (KFSD, USS, UCS, Conferenza fiscale delle Città) i presupposti per la retroattività del privilegio fiscale fino al 2011 non sarebbero soddisfatti. Il progetto non riguarderebbe casi a lungo termine, per cui non sarebbero soddisfatti neppure i presupposti per la retroattività impropria (UCS, KFSD). La stessa regolamentazione prevista sarebbe già pesantemente in contraddizione con diversi interessi pubblici e la retroattività andrebbe a rafforzare ulteriormente questa violazione (Conferenza fiscale delle Città).

Anche PSS e CDCF non reputano ammissibile la retroattività. A loro giudizio essa creerebbe unicamente nuove ingiustizie dovute alla fissazione di un momento di passaggio arbitrario. A ciò si aggiungerebbe il fatto che ogni legislazione presenterebbe il problema per cui singoli soggetti beneficerebbero della nuova legislazione e altri no, rispettivamente verrebbero eventualmente trattati in modo impari in seguito alla sua entrata in vigore. Lo stesso si verificherebbe nel caso in cui un tribunale emettesse una decisione e le sentenze già passate in giudicato non potessero più essere riesaminate. Ciò sarebbe tuttavia inevitabile in virtù del principio costituzionale dell’osservanza della buona fede (CDCF).

Ammissibilità della retroattività

I due Cantoni FR e VD e SOBV sono contrari per principio alle leggi applicabili retroattivamente, poiché possono creare incertezza giuridica. In questo caso non si tratterebbe tuttavia di nuovo diritto in senso stretto, bensì di un ritorno alla prassi seguita prima della decisione del Tribunale federale del 2011. Si tratterebbe dunque di una situazione particolare. La sentenza del Tribunale federale avrebbe condotto a sua volta a delle incertezze, poiché i Cantoni l’avrebbero attuata in modi diversi (FR). Nel Cantone FR le imposizioni di questi casi verrebbero sospese da metà del 2014. In mancanza di una retroattività correttiva, il progetto avrebbe quale conseguenza che le alienazioni di fondi assoggettate all’imposizione nel periodo tra la decisione del Tribunale federale e l’entrata in vigore del progetto di legge verrebbero sottoposte a un’imposizione molto più pesante di quelle antecedenti alla sentenza, rispettivamente successive all’entrata in vigore della modifica della legge.

Per NW, PPD, UDC e SBS la retroattività è legittima se è configurata a vantaggio del cittadino e se viene creata una base giuridica a questo scopo (cfr. parere del Consiglio federale in merito al postulato 14.4240 Binder). Il legislatore dovrebbe poter emanare un’opportuna retroattività favorevole al fine di correggere una prassi in conflitto con la volontà del legislatore. Il Parlamento avrebbe deciso tra l’altro la retroattività nell’ambito