Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/63: Ordinanza concernente la legge sulla formazione continua · 27 pagine
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Ordinanza sulla formazione continua
Formazione genitori osserva che la sua organizzazione percepisce già da anni aiuti finanziari da diversi uffici federali, concessi in base a convenzioni sulle prestazioni, e spera di beneficiarne anche in futuro. Il sostegno si concentra soprattutto su compiti di base e strutturali con un grado di finanziamento più elevato.
plusbildung, EPS e FSSP approvano che in virtù dell’articolo 2 OFCo possano essere sostenute anche le organizzazioni mantello.
U3 fa notare che le proprie attività rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo e che quindi potrebbero essere sussidiate.
Swissuni condivide l’articolo 2 capoverso 1, ritenendolo compatibile con la sua organizzazione e le sue attività.
Secondo Swissmem i progetti svolti dalle organizzazioni della formazione continua nel settore della qualità rappresentano un’intromissione nella sfera di responsabilità degli operatori della formazione continua. Questi ultimi, quindi, devono essere coinvolti adeguatamente in questo tipo di progetti. Gli strumenti di garanzia della qualità disponibili sul mercato, inoltre, sarebbero già sufficienti, per cui la lettera c andrebbe eliminata.
USI esprime un parere simile: non è giusto che il compito di garantire e sviluppare la qualità sia lasciato soltanto a una manciata di organizzazioni della formazione continua.
Per SAVOIRSOCIAL le prestazioni definite alla lettera c sono troppo vaghe. Secondo la LFCo la garanzia della qualità compete agli operatori.
Secondo FER mancano le misure volte a sviluppare i sistemi di certificazione. Nel settore della garanzia della qualità, inoltre, le organizzazioni della formazione continua dovranno affrontare nuovi compiti.
Per CP il sostegno delle prestazioni elencate all’articolo 2 non è indicato dato che ogni operatore è già ben informato sul tema della formazione continua e provvede già direttamente a sensibilizzare il pubblico. L’intera sezione 1 va eliminata perché istituisce un sistema di sovvenzionamento «ad innaffiatoio». Secondo CP, inoltre, il linguaggio usato nell’ordinanza sarebbe incomprensibile.
Articolo 3
Articolo 3 capoverso 1
Secondo FSEA, CIP, CRFC, FSLS, USS e AUPS bisogna considerare i costi complessivi (includendo cioè gli «overhead»). Gli aiuti finanziari devono coprire una parte adeguata dei costi. FSEA, CIP, CRFC, FSLS, USS e AUPS consigliano pertanto di precisare il capoverso. Anche EPS e FSSP propongono un’adeguata partecipazione ai costi complessivi (compresi i costi strutturali). USS fa notare che i costi complessivi possono variare a seconda delle regioni.
plusbildung si aspetta che la Confederazione partecipi adeguatamente ai costi complessivi e chiede che il capoverso sia riformulato.
Swissmem approva che gli aiuti finanziari della Confederazione siano concessi a tempo determinato e in base a progetti specifici, che coprano una parte dei costi e che siano vincolati a obiettivi ben precisi.
Articolo 3 capoverso 2
CP critica questo capoverso, ritenendolo un perfetto esempio di articolo incomprensibile che dice tutto e niente.
Articolo 3 capoverso 3
Travail.Suisse approva che gli aiuti finanziari siano versati per un periodo di 4 anni: in tal modo aumentano la sicurezza di pianificazione, la trasparenza e gli effetti sinergici tra le organizzazioni della formazione continua e le loro prestazioni.
Per EPS e FSSP il fatto che gli aiuti finanziari siano concessi per 4 anni in base a convenzioni sulle prestazioni costituisce un’importante novità per le organizzazioni della formazione continua.
Articolo 4
Articolo 4 capoverso 1
suissetec ritiene che i requisiti siano formulati in maniera sufficientemente chiara.
CP deplora che l’articolo non menzioni l’organismo che deve approvare il conto annuale.
Articolo 4 capoverso 2
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