Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/63: Ordinanza concernente la legge sulla formazione continua · 27 pagine

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Ordinanza sulla formazione continua

1 Contesto e descrizione dell’avamprogetto

L’articolo 64a capoverso 1 della Costituzione federale1 statuisce una competenza legislativa di principio, e quindi limitata, di stabilire «principi in materia di perfezionamento» (termine, quest’ultimo, a cui oggi si preferisce «formazione continua»). In adempimento di questo mandato costituzionale è stata concepita la legge sulla formazione continua come legge di principio. Essa si limita pertanto a enunciare principi e a definire criteri generali. L’eventuale concretizzazione dei principi per singoli settori della formazione continua è compito delle leggi speciali. L’avamprogetto sottoposto a indagine conoscitiva si limita quindi ai settori per i quali la legge sulla formazione continua (LFCo) prevede un finanziamento, di cui specifica i criteri.

1.1.1 Organizzazioni della formazione continua

La legge sulla formazione continua prevede la possibilità di un aiuto finanziario per prestazioni specifiche fornite da organizzazioni della formazione continua. I criteri per la concessione di questi aiuti devono essere precisati nell’ordinanza corrispondente. L’ordinanza sottoposta a consultazione descrive pertanto i requisiti che le organizzazioni interessate devono soddisfare e specifica le prestazioni che possono essere sostenute.

Nella letteratura specialistica le «organizzazioni della formazione continua» sono spesso equiparate agli «operatori della formazione continua». Nella legge sulla formazione continua, invece, tali organizzazioni sono innanzitutto degli organismi che forniscono prestazioni a favore della formazione continua a un livello sovraordinato. È in quest’ottica che vanno intese le prestazioni enunciate all’articolo 12 LFCo specificate nella presente ordinanza.

1.1.2 Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti

Nella LFCo la sezione sull’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti costituisce un disciplinamento speciale che, diversamente dai principi stabiliti nella legge, deve essere specificato nell’ordinanza.

Nell’ambito dei lavori preliminari alla redazione dell’ordinanza i servizi della Confederazione interessati, i rappresentanti dei Cantoni, le organizzazioni del mondo del lavoro e le organizzazioni attive nella promozione delle competenze di base hanno effettuato un’analisi strategica, abbozzando nel contempo varie possibilità attuative. Viste le particolarità della fattispecie in questione e, soprattutto, la necessità di una collaborazione interistituzionale (cfr. art. 15 cpv. 2 LFCo), sembra indicata una promozione attraverso accordi di programma con i Cantoni. Si tratta di uno strumento introdotto nell’ambito della NPC e contemplato dalla legge sui sussidi (art. 20a LSu2) che è già stato impiegato con successo per promuovere, ad esempio, l’integrazione degli stranieri.

Come già spiegato nel messaggio concernente la LFCo, le competenze di base degli adulti vengono già promosse attraverso diverse leggi speciali. Gli aiuti finanziari ai Cantoni di cui all’articolo 16 LFCo vanno intesi «a complemento delle misure previste dalla legislazione speciale». Le competenze di base degli adulti definite nella LFCo, in particolare all’articolo 13 capoverso 1 lettera a, presentano strette analogie con quelle promosse nell’ambito dei programmi d’integrazione cantonali previsti dalla legislazione sugli stranieri. È ragionevole, pertanto, impostare le modalità di promozione in modo simile.

1.1.3 Principi

Come già accennato, l’articolo 64a della Costituzione federale statuisce una competenza legislativa di principio. Questi principi, di regola, non sono direttamente applicabili, per cui devono essere precisati in altri atti normativi federali o cantonali, oppure costituiscono un quadro di riferimento per l’autoregolazione da parte degli attori privati.

Il campo d’applicazione materiale della legge sulla formazione continua comprende l’intera formazione non formale, ossia settori molto diversi tra di loro. Sul piano attuativo, pertanto, si tratterà di tenere debitamente conto delle caratteristiche di questi singoli settori. Questo fatto viene tra l’altro stabilito

1RS 101

2 RS 616.1

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