Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/74: Iv.pa 14.417 «Correttivi da apportare al finanziamento delle cure» · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
6 Relazione con il diritto europeo
Per quanto riguarda la garanzia della libera circolazione delle persone, il Codice europeo della sicurezza sociale non si prefigge di armonizzare i sistemi nazionali in questo settore. Nell’ambito dei principi di coordinamento (divieto della discriminazione, computo dei periodi di assicurazione, prestazioni transfrontaliere ecc.) previsti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1) e dalle relative disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 987/2009 (RS 0.831.109.268.11), gli Stati membri conservano un’ampia libertà di stabilire concretamente la struttura dei loro sistemi di sicurezza sociale. Dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea (RS 0.142.112.681) questi principi di coordinamento valgono anche per la Svizzera.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità e legalità
La presente legge si fonda sull’articolo 117 della Costituzione federale (Cost.), il quale attribuisce alla Confederazione una competenza esaustiva per l’istituzione dell’assicurazione contro le malattie. Il diritto all’assunzione, da parte dei poteri pubblici (Cantone o Comuni), dei costi di cura non coperti non deriva dal diritto cantonale autonomo bensì dal diritto federale (DTF 140 V 58 consid. 4.1; 140 V 563 consid. 5.4.1). Il legislatore federale è pertanto competente per fissare una norma di conflitto che stabilisca quale autorità è tenuta ad assumere questa prestazione e secondo quali regole.
7.2 Delega di competenze legislative
Il progetto non conferisce al Consiglio federale nuove competenze normative.
7.3 Forma dell’atto
La presente legge riveste la forma di legge federale ordinaria conformemente all’articolo 164 Cost.