Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/74: Iv.pa 14.417 «Correttivi da apportare al finanziamento delle cure» · 23 pagine

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Commissione ha invitato la CDS a elaborare il più rapidamente possibile un disciplinamento unitario a livello nazionale mediante un concordato.

Nella risposta del 29 settembre 2011 la CDS ha evocato problemi di esecuzione. Il Cantone di domicilio è indubbiamente competente per il finanziamento residuo; tuttavia, in caso di ricovero in una casa di cura extracantonale, non è sempre chiaro in quale Cantone si trovi il domicilio. Nella sua lettera, la CDS ha sostenuto l’istituzione di un disciplinamento unitario a livello nazionale. A suo avviso, tuttavia, lo strumento del concordato cantonale non è adatto poiché le persone interessate si richiamano sempre alla legislazione federale per quanto riguarda la questione della competenza (LAMal o LPC) e potrebbero far valere pretese nel rispettivo «Cantone di domicilio». Secondo la CDS, una soluzione uniforme a livello nazionale per il finanziamento delle cure può essere raggiunta in modo ragionevole unicamente mediante un disciplinamento della questione del domicilio analoga a quella prevista dalla vigente LPC.

Anche alle Camere federali sono stati presentati diversi interventi parlamentari riguardanti l’attuazione del finanziamento delle cure. A tale proposito occorre menzionare in particolare due postulati che sono stati accolti nella sessione primaverile 2013, rispettivamente dal Consiglio degli Stati e dal Consiglio nazionale: il postulato presentato dalla consigliera agli Stati Pascale Bruderer Wyss (PS, AG) «Chiarire nella LAMal la competenza della copertura dei costi residui delle degenze in case di cura extracantonali analogamente alla LPC» (12.4099), e il postulato «Finanziamento residuo delle degenze in case di cura extracantonali» (12.4051) della consigliera nazionale Bea Heim (PS, SO). Entrambi i postulati invitavano il Consiglio federale a cercare una soluzione insieme ai Cantoni. Il Consiglio federale ha ricordato che la questione è già stata affrontata nell’ambito del Dialogo sulla politica nazionale della sanità e si è detto disposto a portare avanti la discussione.

Alla luce di questi colloqui e dei lavori allora avviati riguardo al progetto preliminare ora disponibile, il 12 dicembre 2014 la CDS ha informato la CSSS-S che l’assemblea generale della CDS si è espressa a netta maggioranza a favore di un futuro disciplinamento delle competenze analogo a quello della LPC.

2.3 Finanziamento residuo

2.3.1 Problemi in caso di cure extracantonali

Nell’ambito del finanziamento residuo le differenti normative cantonali, soprattutto per i pazienti che si sono avvalsi di cure dispensate al di fuori del proprio Cantone, hanno condotto a discussioni riguardanti il finanziamento e la competenza. Il problema sollevato da degenze in case di cura extracantonali o da cure ambulatoriali extracantonali si riscontra in particolare quando occorre stabilire quale Cantone è competente per determinare l’importo della partecipazione alle spese spettante all’assicurato nonché per il finanziamento residuo.

I risultati dell’inchiesta svolta dall’UFSP presso i Cantoni, riassunti nel rapporto del 13 agosto 2012 menzionato nel numero 2.2, mostrano il seguente quadro: in 10 Cantoni la competenza viene stabilita analogamente alla normativa nell’articolo 13 capoverso 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni