Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/74: Iv.pa 14.417 «Correttivi da apportare al finanziamento delle cure» · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

Se il finanziamento avviene secondo le normative del Cantone A (Cantone di domicilio prima del ricovero o Cantone di provenienza), è possibile che i residenti nella stessa casa di cura nel Cantone B (Cantone sede della casa di cura) nonostante un identico bisogno terapeutico debbano pagare un contributo alle spese di cura differente e che il calcolo del finanziamento residuo sia diverso. Non è da escludere che i contributi fissati dal Cantone A differiscano

dall’importo che sarebbe necessario nel Cantone B per coprire i costi residui delle cure. Questo può comportare lacune nella copertura dei costi delle cure.

Tuttavia, se il finanziamento avviene secondo le normative del Cantone B (Cantone sede della casa di cura) può succedere che per gli assicurati domiciliati nel Cantone A si applichino contributi, tasse massime e finanziamenti residui differenti, a dipendenza se le persone sono curate in un istituto cantonale o extracantonale. Inoltre, il Cantone A deve assumere il finanziamento residuo secondo una normativa che non può contribuire a definire.

La Commissione è pertanto favorevole al fatto che il Cantone di provenienza sia competente per la determinazione del finanziamento residuo secondo le proprie normative (cfr. n. 3).

2.4 Aspetti del finanziamento delle cure che attualmente non richiedono interventi legislativi a livello federale

L’iniziativa parlamentare e altri interventi parlamentari nonché diversi attori interessati hanno messo in discussione anche altri aspetti del finanziamento delle cure. Tuttavia, secondo la Commissione è necessario intervenire a livello legislativo unicamente per quanto riguarda il finanziamento residuo. Di seguito sono esposti gli aspetti che hanno suscitato discussioni.