Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/74: Iv.pa 14.417 «Correttivi da apportare al finanziamento delle cure» · 23 pagine

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Secondo calcoli dell’UFSP sulla base di una tabella della statistica degli stabilimenti medico-sociali 2013 dell’Ufficio federale di statistica (UST)14, in Svizzera nel 2013 le degenze extracantonali in case di cura sono state complessivamente 5339, pari al 3,6 per cento del totale complessivo dei clienti. A livello cantonale tuttavia la situazione è molto differenziata. Soltanto l’1 per cento circa delle persone provenienti dai Cantoni di Vaud e di Berna ricevono prestazioni di una casa di cura extracantonale. Fra quelli che fanno maggiormente capo a prestazioni extracantonali vi sono i clienti provenienti dai Cantoni di Nidvaldo e di Soletta, con circa il 10 per cento, e quelli originari del Cantone di Appenzello Interno con quasi il 19 per cento. I clienti che hanno cambiato il proprio domicilio portandolo nel Cantone in cui è situata la casa di cura sono considerati clienti cantonali di questo stabilimento e nelle statistiche non figurano separatamente. Se a questi clienti fosse applicata la normativa della LPC, il finanziamento residuo dovrebbe essere assunto dal precedente Cantone di domicilio.

Il rapporto dell’UFSP del 3 ottobre 2013 (cfr. n. 2.2) riassume i risultati dell’inchiesta svolta presso i fornitori di prestazioni sul finanziamento delle cure. In quest’ambito l’Associazione svizzera dei servizi di sostegno e delle cure a domicilio (Spitex Verband Schweiz) ha stimato il numero degli assicurati che si sono avvalsi di prestazioni di cura ambulatoriali extracantonali fornite da un servizio Spitex senza scopo di lucro a circa 2000, con una tendenza all’aumento. Secondo la statistica dell’assistenza e cura a domicilio (SPITEX) dell’UST, nel 2013 le organizzazioni Spitex di utilità pubblica hanno fornito cure per circa 180 000 clienti.

2.3.2 Giurisprudenza

Il 18 dicembre 2014 il Tribunale federale ha pronunciato un’importante sentenza sulla questione della competenza per il finanziamento residuo dei costi delle cure (DTF 140 V 563). Secondo la sentenza, rimane ancora da chiarire se la competenza per il finanziamento dei costi delle cure non coperti dalle assicurazioni sociali sia indipendente dal domicilio (come nel diritto delle prestazioni complementari e dell’aiuto sociale) o se la collocazione in una casa per anziani o in un istituto di cura medico-sociale, costitutiva di nuovo domicilio, determini la competenza in materia di finanziamento residuo del Cantone dove è localizzata la struttura di cura (consid. 5.3). In linea di principio per il momento è determinante il diritto cantonale, rispettivamente quello comunale. Il Comune in cui si trova la casa di cura interessata dalla sentenza ha emanato un regolamento secondo cui i pazienti domiciliati in un altro Cantone prima dell’inizio delle cure devono presentare all’istituto una garanzia del proprio Cantone di domicilio o del proprio Comune di domicilio riguardante l’assunzione dei contributi per il finanziamento residuo. In caso contrario la casa di cura rifiuta l’ammissione. Dal profilo del contenuto questa normativa corrisponde alla legislazione federale nel settore delle prestazioni complementari (art. 21 LPC). Essa si prefigge di impedire che il Comune in cui si trova la casa di cura sia penalizzato, poiché dovrebbe assumersi il finanziamento residuo dei costi di tutti i residenti

14 Tabella 12-A Flusso dei clienti fra i Cantoni: numero di clienti secondo il Cantone di provenienza del cliente e il Cantone dello stabilimento, settore case per anziani e case di cura, 2013.