Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/74: Iv.pa 14.417 «Correttivi da apportare al finanziamento delle cure» · 23 pagine
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Con questa normativa i Cantoni (o i Comuni) non cercherebbero di influenzare il cambiamento di domicilio di una persona, poiché il ricovero in una casa di cura non cambia le competenze. I Cantoni sarebbero invece incentivati a ottenere una visione globale per pianificare e mettere a disposizione l’offerta di posti nelle case di cura. Il coordinamento della pianificazione delle case di cura nelle regioni, anche a livello intercantonale, sarebbe agevolato. I Cantoni che dispongono di un’offerta di posti superiore al proprio fabbisogno o che mettono a disposizione offerte per persone di condizioni modeste non sarebbero svantaggiati dato che il finanziamento residuo delle cure è assunto dal Cantone di provenienza. I Cantoni che ospitano le case di cura avrebbero invece interesse ad attirare residenti facoltosi, poiché nel caso in cui questi ultimi vi trasferissero il loro domicilio potrebbero approfittare delle entrate fiscali senza dover provvedere al pagamento delle loro cure.
Riassumendo, si può osservare che l’approccio della LPC offre maggiore chiarezza per quanto riguarda l’attuazione; può invece accadere che lo stesso assicurato possa far valere il diritto a prestazioni in diversi Cantoni, a dipendenza se si tratta di cure ospedaliere o di una degenza in una casa di cura. Dopo aver ponderato vantaggi e svantaggi, la Commissione dà la preferenza al disciplinamento delle competenze previsto dalla LPC (cfr. n. 3).
B. Determinazione del finanziamento residuo
Non appena chiarito quale Cantone è competente per il finanziamento residuo delle cure, ossia quale Cantone deve garantire il finanziamento residuo, si pone la questione di quali normative siano applicabili, quelle del Cantone di provenienza o quelle del Cantone in cui ha sede la casa di cura.