Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/74: Iv.pa 14.417 «Correttivi da apportare al finanziamento delle cure» · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
sociali (LPGA)12 e a quella nell’articolo 23 capoverso 1 del Codice civile svizzero (CC)13: il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (…). In 14 Cantoni la competenza è invece disciplinata secondo la normativa della LPC: […] Il soggiorno in un istituto, in un ospedale o in un altro stabilimento […] non fondano una nuova competenza (art. 21 cpv. 1 LPC).
Secondo il rapporto dell’UFSP del 3 ottobre 2013 parimenti menzionato nel numero 2.2 e basato su due inchieste svolte presso i Cantoni e i fornitori di prestazioni, la situazione riguardante il finanziamento delle degenze in case di cura extracantonali è la seguente: in caso di degenza in case di cura extracantonali, quasi tutti i Cantoni applicano i limiti di tassa validi all’interno del Cantone (regola menzionata più spesso). Nei Cantoni di Glarona, Lucerna e Sciaffusa si applicano i limiti di tassa cantonali unicamente se nel proprio Cantone non è possibile offrire un posto adeguato. Il Cantone di Ginevra non si è espresso esplicitamente su questo tema.
Soltanto il Cantone dei Grigioni e il Canton Ticino hanno disciplinato in una convenzione intercantonale l’assunzione delle differenze dei costi tra il Cantone di domicilio del residente e il Cantone in cui ha sede la casa di cura. Nella maggior parte degli altri Cantoni i pazienti sono tenuti ad assumere le differenze dei costi della casa di cura (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, ZG). Per i rimanenti Cantoni che si sono espressi esplicitamente a tale proposito, spetta ai fornitori di prestazioni assumere tali costi (BE, JU, NE, UR, VD, VS). Per le cure ambulatoriali extracantonali la maggior parte dei Cantoni sostiene i costi al massimo a un livello pari al finanziamento cantonale (AR, BE, BL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SZ, UR, VS). Per il rimanente troviamo in particolare la situazione in cui i Cantoni non prevedono alcuna assunzione dei costi (AI, TI, VD), salvo vi sia un contratto di prestazioni fra il fornitore di prestazioni e il Comune interessato (GL, TG, SH). Secondo i risultati dell’inchiesta presso i fornitori di prestazioni si riscontrano difficoltà per quanto riguarda il finanziamento residuo delle cure ambulatoriali extracantonali. Quale prima variante, le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio fatturano il finanziamento residuo all’assicurato, senza sapere che cosa succederà. In questa situazione si presentano varie possibilità: gli assicurati pagano, può passare molto tempo prima che l’assicurato ottenga un rimborso dal Cantone o dal Comune, Cantone e Comune non rifondono alcun costo all’assicurato. Come seconda variante è possibile che le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio fatturino il finanziamento residuo al Cantone o al Comune di domicilio con conseguenti probabili elevati oneri amministrativi e il rifiuto di assumere i costi. I fornitori di prestazioni aspettano il rimborso, interpongono eventualmente ricorso contro il Cantone interessato oppure rinunciano al finanziamento residuo a causa dell’onere amministrativo sproporzionato. Se il Cantone o il Comune non assume interamente o in parte il finanziamento residuo, la maggior parte delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio lo fattura all’assicurato.
12 RS 830.1
13 RS 210