Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/74: Iv.pa 14.417 «Correttivi da apportare al finanziamento delle cure» · 23 pagine

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residuo. La situazione giuridica è dunque chiara e di regola è possibile determinare in modo semplice e rapido il domicilio di diritto civile prima del ricovero in un istituto. Le esperienze fatte nel settore della LPC mostrano che l’attuazione funziona. L’unica eccezione è rappresentata dai casi in cui il ricovero in un istituto avviene direttamente dall’estero. In effetti, poiché il domicilio è costituito direttamente nel luogo in cui ha sede l’istituto oppure (sussidiariamente) il luogo di dimora è considerato come domicilio (art. 24 cpv. 2 CC), il Cantone in cui ha sede la casa di cura è competente per le prestazioni complementari.

Se il ricovero comporta un cambiamento di domicilio, la competenza cantonale per il finanziamento residuo delle cure e quella per il finanziamento ospedaliero (Cantone di domicilio secondo l’art. 49a LAMal) però divergono; lo stesso vale per la riduzione dei premi per coloro che non beneficiano di prestazioni complementari. In tal modo all’interno della LAMal sorge un’incoerenza. Il Cantone di provenienza è invece competente in materia di finanziamento delle cure, di aiuto sociale e di prestazioni complementari, coerentemente con la LPC. Si può quindi ottenere un’armonizzazione dei sistemi di finanziamento e delle disposizioni legali all’interno dello stesso Cantone.

L’equivalenza fiscale non è data nei casi in cui al momento del ricovero il domicilio di diritto civile viene trasferito nel Cantone sede della casa di cura. Seguendo il principio del Cantone di provenienza, tuttavia, il finanziamento residuo delle cure è assunto dal Cantone che di regola ha tratto profitto più a lungo delle entrate fiscali della persona interessata.