Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/74: Iv.pa 14.417 «Correttivi da apportare al finanziamento delle cure» · 23 pagine
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ottenere fondamentalmente, al momento di determinare il bisogno di cure, lo stesso risultato in minuti per lo stesso caso. Dopo che alla fine del 2014 la CDS ha deciso di non voler più partecipare a eventuali lavori di armonizzazione dei tre sistemi attuali o a un loro finanziamento, nella seduta del 16 marzo 2015 il gruppo di coordinamento ha deciso di sciogliersi e di non portare avanti il progetto nella forma prevista.
Conformemente alla sua risposta del 13 marzo 2015 all’interpellanza 14.4191, il Consiglio federale esaminerà come procedere in questo ambito e prenderà una decisione in proposito.
2.4.3 Distinzione fra costi di cura e costi di assistenza
È stato sollevato anche il problema della distinzione lacunosa fra i costi per le cure e quelli per le prestazioni di assistenza. Vi è infatti il pericolo che i costi di cura non coperti siano addossati agli assicurati sotto la voce «assistenza».
Le prestazioni per le cure sono elencate in modo esaustivo nell’articolo 7 capoverso 2 OPre e hanno già il carattere di un elenco di attività. Per calcolare in modo trasparente i costi delle cure, le case di cura sono obbligate a tenere una contabilità analitica (art. 49 cpv. 7 e 50 LAMal) che deve comprendere in particolare le tipologie di costo, i centri di costo, le unità finali d’imputazione e la registrazione delle prestazioni (art. 9 cpv. 2 dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie, OCPre21) nonché una giustificazione appropriata dei costi delle prestazioni. I costi vanno imputati alle prestazioni in una forma adeguata (art. 9 cpv. 3 OCPre), per esempio mediante la registrazione del tempo di lavoro. I risultati servono ai Cantoni per determinare i costi standard e stabilire che cosa viene accettato come finanziamento residuo. Attualmente le contabilità analitiche delle case di cura non sempre forniscono dati significativi, per cui non è stato ancora possibile raggiungere la necessaria trasparenza dei costi. Occorre sottolineare che non è conforme alla legge fatturare a un assicurato prestazioni soggette all’obbligo di rimborso secondo la LAMal sotto la voce «prestazioni alberghiere» o «assistenza» oppure introdurre una nuova tassa per coprire le spese di cura. I pazienti devono partecipare al finanziamento delle cure al massimo sino all’importo della partecipazione di cui all’articolo 25a capoverso 5 LAMal.
La determinazione da parte dei Cantoni dei costi standard menzionati riveste una grande importanza, come è stato fatto notare da più parti anche nel quadro delle audizioni della Sottocommissione sul finanziamento delle cure. Il problema dei costi delle cure scoperti può essere imputato a una determinazione inesatta dei costi standard. Pertanto i presupposti per determinare questi costi in modo adeguato devono essere migliorati (in particolare standard uniformi per la contabilità analitica, necessità di imporre una presentazione dei costi trasparente ecc.). La Commissione ritiene che un intervento in questo ambito sia assolutamente necessario, tuttavia non da parte del legislatore a livello federale, ma piuttosto da parte dei fornitori di prestazioni e dei Cantoni.