Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/74: Iv.pa 14.417 «Correttivi da apportare al finanziamento delle cure» · 23 pagine

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mento residuo anche in caso di degenza extracantonale, si può evitare che i Cantoni che dispongono di più posti nelle case di cura di quanti sarebbero necessari per i propri abitanti vengano penalizzati dal profilo finanziario. Questo favorisce una pianificazione intercantonale delle case di cura.

La nuova normativa non si applica soltanto in caso di degenza in una casa di cura extracantonale, bensì anche alle cure extracantonali dispensate ambulatorialmente. Nel caso di soggiorni di breve durata in altri Cantoni (p. es. soggiorni a casa dei propri figli) durante i quali si ricorre a cure ambulatoriali (p. es. prestazioni Spitex), non si costituisce un nuovo domicilio e quindi il Cantone di domicilio rimane competente per il finanziamento residuo delle cure.

Poiché con la nuova normativa spetta al Cantone di provenienza determinare il finanziamento residuo, non si può escludere che i contributi fissati da questo Cantone si discostino dall’importo che sarebbe necessario in un altro Cantone per coprire i costi residui delle cure. Si può pertanto supporre che gli eventuali costi residui rimanenti debbano essere assunti dall’assicurato.

L’iniziativa parlamentare e altri interventi parlamentari nonché diversi attori interessati hanno messo in discussione anche altri aspetti del finanziamento delle cure. Tuttavia, secondo la Commissione attualmente è necessario intervenire a livello legislativo federale unicamente per quanto riguarda il finanziamento residuo.