Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/74: Iv.pa 14.417 «Correttivi da apportare al finanziamento delle cure» · 23 pagine

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duo, il Cantone nel quale è domiciliato l’assicurato sarebbe competente per tale finanziamento. Occorre anche considerare se

l’assicurato, al momento del ricovero in una casa di cura extracantonale, costituisce un nuovo domicilio oppure no (nuovo centro degli interessi vitali con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente). Secondo l’attuale giurisprudenza il soggiorno volontario in un istituto può essere costitutivo di nuovo domicilio16.

Un simile disciplinamento è fondamentalmente coerente con le normative della LAMal concernenti il finanziamento ospedaliero e la riduzione dei premi, se tale riduzione non è accordata tramite le prestazioni complementari. È data anche l’equivalenza fiscale (è competente il Cantone nel quale si trova il luogo del domicilio fiscale principale). Occorre prestare attenzione al fatto che in molti casi la durata di soggiorno nel Cantone in cui ha sede la casa di cura è molto minore rispetto alla precedente durata di soggiorno nel Cantone di provenienza. Ciò significa che in caso di cambiamento di domicilio al momento del ricovero, il Cantone in cui si trova la casa di cura è tenuto ad assumere il finanziamento residuo benché abbia riscosso introiti fiscali da parte della persona in questione per un periodo molto più breve rispetto al Cantone di provenienza. La norma si applica in funzione del caso individuale, a dipendenza se al momento del ricovero la persona cambia il proprio domicilio o no. In caso affermativo, il Cantone responsabile per il finanziamento residuo non è lo stesso che è competente per le prestazioni complementari (art. 21 cpv. 1 LPC). Nel caso di beneficiari di prestazioni complementari il coordinamento dei sistemi di finanziamento coinvolti non è quindi garantito.

16 Sentenza del Tribunale federale del 18 dic. 2014 (DTF 140 V 563), cfr. anche n. 2.3.2.