Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/74: Iv.pa 14.417 «Correttivi da apportare al finanziamento delle cure» · 23 pagine
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2.4.1 Il contributo dell’assicurazione delle cure medicosanitarie
Diversi attori hanno accennato alla necessità di aumentare il contributo dell’AOMS affinché l’aumento dei costi non si ripercuota integralmente su coloro che devono provvedere al finanziamento residuo (Cantoni /Comuni)18.
Il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della legge federale del 13 giugno 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure prevede che il Consiglio federale fissi i contributi per il rimborso delle cure da parte dell’AOMS in modo che corrispondano alla somma delle retribuzioni per le cure dispensate ambulatorialmente e in casa di cura nell’anno precedente l’entrata in vigore. Se questa regola non può essere rispettata nel primo anno dopo l’entrata in vigore della presente modifica, il Consiglio federale procede agli adeguamenti necessari negli anni successivi. Il Consiglio federale ha attribuito la sua competenza al Dipartimento federale dell’interno (DFI; art. 33 lett. i dell’ordinanza sull’assicurazione malattie, OAMal)19. Il DFI ha calcolato separatamente i contributi validi dal 1° gennaio 2011 per il settore delle case di cura e per quello delle cure a domicilio sulla base di tutte le cure prestate in Svizzera a seconda del settore e li ha fissati nell’articolo 7a OPre. Il termine transitorio per l’introduzione dei contributi è scaduto alla fine del 2013 (cpv. 2 delle disposizioni transitorie); unicamente i dati riguardanti il 2014 saranno quindi significativi per le indennità secondo il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure. Non appena tali dati saranno disponibili, il DFI verificherà la neutralità dei costi del contributo alle cure e lo adeguerà se opportuno.
Per il cambiamento di sistema dalle tariffe ai contributi, per l’AOMS la legge prevede esplicitamente la neutralità dei costi. Tuttavia, il legislatore non ha escluso un aumento dei contributi da parte del Consiglio federale. Quest’ultimo o il DFI dispongono di un corrispondente margine di manovra per un loro eventuale aumento. Pertanto non è necessario legiferare in questo senso.
Occorre tener conto che, in seguito all’evoluzione demografica, sia il bisogno di cure sia il numero dei casi delle persone da curare tenderanno ad aumentare. Poiché il sistema di contributi secondo l’AOMS prevede – sia per le cure a domicilio all’interno di una categoria di cure sia in una casa di cura – un rimborso proporzionale al tempo dedicato alle cure e al numero dei casi (art. 7a OPre), l’AOMS contribuisce all’aumento del bisogno di cure e quindi delle prestazioni di cura. Pertanto i costi delle cure a carico dell’AOMS aumenteranno indipendentemente dall’importo dei contributi.
18La CSSS-S ha discusso questo tema anche nell’ambito dell’esame preliminare dell’Iv. Ct.
TG. Completamento dell’articolo 25a LAMal concernente il finanziamento delle cure (14.317 s). Cfr. il rapporto della CSSS-S del 27 mar. 2015 (www.parlamento.ch > Ricerca Curia Vista > Numero dell’oggetto 14.317).