Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/74: Iv.pa 14.417 «Correttivi da apportare al finanziamento delle cure» · 23 pagine

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che vi hanno trasferito il proprio domicilio. Un simile presupposto limita però la libera scelta della residenza e la libertà di domicilio (art. 24 Cost.)15. A prescindere dalla sua opportunità, la disciplina del «perpetuatio fori» non può essere fondata (unicamente) su una norma cantonale o comunale, ma necessita di un disposto normativo valido per tutta la Svizzera e presuppone l'intervento del legislatore federale. Le competenze legislative cantonali e comunali non possono tuttavia estendersi oltre i confini cantonali. Fino a nuovo avviso, per lo meno nei rapporti intercantonali, la competenza in materia di finanziamento si stabilisce secondo il principio del domicilio. Il Comune in cui ha sede la casa di cura è competente per il finanziamento residuo delle spese di cura non coperte, se la persona vi ha trasferito (art. 23 CC) il proprio domicilio (consid. 5.4.1 e 5.4.2). Questa condizione è adempiuta nel caso oggetto del ricorso (art. 23 CC), poiché la persona in questione intendeva trascorrere gli ultimi anni della sua vita nel Comune in cui era situata la casa di riposo e dove aveva stabilito il centro dei suoi interessi vitali (consid. 6).

La sentenza ha chiarito che, nella situazione giuridica attuale, per quanto riguarda i rapporti intercantonali è determinante il domicilio dell’assicurato e pertanto il finanziamento residuo dev’essere garantito dal Cantone di domicilio.

2.3.3 Soluzioni esaminate La seguente sezione presenta le soluzioni esaminate dalla Commissione per quanto riguarda il disciplinamento delle competenze in materia di finanziamento residuo e la determinazione dell’importo del finanziamento residuo dei costi delle cure in caso di degenza in case di cura extracantonali.

A. Disciplinamento delle competenze

Occorre stabilire quale Cantone è responsabile per il finanziamento residuo delle cure, ossia quale Cantone è tenuto a rimborsare i costi delle cure non assunti dall’AOMS o dall’assicurato.

a) Disciplinamento delle competenze previsto dalla LAMal

Nella LAMal il disciplinamento delle competenze corrisponde per principio al domicilio (art. 1 LAMal, art. 13 cpv. 1 LPGA, art. 23 CC). Se si applicasse questa normativa al settore del finanziamento resi-

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