Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/74: Iv.pa 14.417 «Correttivi da apportare al finanziamento delle cure» · 23 pagine
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2 Situazione iniziale
2.1 Il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure del 13 giugno 2008
Il 13 giugno 2008 il Parlamento ha approvato la legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure3, assieme alla quale, il 1° gennaio 2011, sono entrate in vigore in particolare le seguenti modifiche:
- modifiche della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)4:
- versamento di un contributo in franchi tramite l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), dipendente dal bisogno terapeutico (art. 25a cpv. 1 LAMal);
- le spese di cura non coperte dalle assicurazioni sociali sono finanziate dagli assicurati sino a un importo massimo corrispondente al 20 per cento del contributo alle cure massimo fissato dal Consiglio federale (art. 25a cpv. 5 LAMal);
- i Cantoni disciplinano il finanziamento residuo (art. 25a cpv. 5 LAMal, ultimo periodo)5;
- disposizioni transitorie: introduzione del principio della neutralità dei costi e fissazione di un termine di tre anni al massimo per l’adattamento delle tariffe agli importi stabiliti dal Consiglio federale da parte dei governi cantonali;
- modifiche della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC )6:
- per principio il soggiorno in un istituto riconosciuto non deve causare una dipendenza dall’assistenza sociale;
- aumento degli importi della sostanza non computabili presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni complementari;
- modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)7:
- introduzione di un assegno per grandi invalidi di grado lieve per beneficiari di rendite dell’AVS con un’invalidità di grado live che vivono a domicilio.
3RU 2009 3517