Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 18 pagine

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la revoca del diritto di soggiorno del diritto degli stranieri (allontanamento) non dovrebbe essere ordinata esclusivamente sulla base di un reato, essendo questa fattispecie già regolata dalla nuova espulsione penale. Pertanto, in considerazione del fatto che questo compito interpretativo spetta alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) mediante l’eventuale emanazione di specifiche istruzioni, si auspica che la stessa faccia uso di questa facoltà e rediga delle disposizioni a questo riguardo affinché le autorità cantonali d’applicazione di questi disposti fruiscano di chiare linee interpretative che facilitino il loro compito.

ZH chiede che le regole sui conflitti tra divieto di entrata ed espulsione siano riprese sia nella OASA sia nell’ordinanza del 19 settembre 200613 sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM). Inoltre è del parere che un’espulsione penale disposta dopo un divieto di entrata non assorbe tale divieto in quanto quest’ultimo può valere per molto più tempo.

Secondo UDC, l’ordinanza dovrebbe inoltre precisare esplicitamente che per la revoca del permesso si può tener conto in linea di massima anche di infrazioni che non hanno portato a un’espulsione. L’obiettivo è chiarire che le autorità amministrative, in caso di recidiva, possono prendere in considerazione, nel quadro di un’analisi globale, anche sanzioni penali scontate.

Articolo 52 capoverso 1 lettera e

BS, SO nonché UDC accolgono con favore questa disposizione. SO sottolinea che le

domande d’asilo di coloro contro cui è passata in giudicato una sentenza d’espulsione vanno trattate in via prioritaria. Visto che lo straniero può tornare a lavorare soltanto dopo che gli viene riconosciuta la qualità di rifugiato, durante la procedura di asilo si perde molto

potenziale di integrazione, se nel frattempo non può esercitare alcuna attività lucrativa.

Articolo 65

GE è in linea di massima favorevole alla proposta, ma auspica la modifica seguente: la nuova disposizione dovrebbe indicare esplicitamente che l’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa riguarda anche i rifugiati oggetto di un’espulsione passata in giudicato (cfr.

n. 2.1.2 del rapporto esplicativo del 12 mag. 2016).

SO si esprime sostanzialmente a favore della proposta aggiungendo tuttavia che dalla disposizione non risulta automaticamente che adesso il termine «rifugiato» sarà applicato anche ai rifugiati oggetto di un’espulsione penale passata in giudicato. Per maggiore chiarezza SO chiede che il testo dell’articolo sia adeguato di conseguenza, per esempio aggiungendo «anche se contro di lui è stata pronunciata una sentenza di espulsione».

GR e LU nonché UDC bocciano la proposta. Secondo LU una persona, cui è riconosciuta la qualità di rifugiato, non ha nessun incentivo a collaborare alla procedura che lo allontana dalla Svizzera se, per motivi tecnici (ma in assenza di minacce alla vita e all’integrità), non è possibile procedere all’esecuzione della sua espulsione passata in giudicato. Tale persona può continuare a lavorare e non deve ricorrere al soccorso di emergenza; pertanto non si può certo pretendere che collabori all’acquisizione dei documenti per la sua espulsione.

Pertanto la normativa va conseguentemente adattata e non formulata così in generale.

GR ricorda che con una decisione di espulsione passata in giudicato, tutti i permessi,

compresa l’ammissione provvisoria già concessa, decadono. Se si escludono una procedura d’asilo pendente e l’articolo 43 capoverso 3 della legge del 26 giugno 199814 sull'asilo (LAsi), per ottenere un’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa, in base alla legislazione in materia di asilo e stranieri, si deve essere in possesso di un permesso di soggiorno o

13 RS 311.01

14 RS 142.31