Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 18 pagine

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12. Pareri su temi non disciplinati nell’avamprogetto

Nessun statuto di soggiorno

Per GE, JU, LU e UCS la disposizione di legge che trasforma in sans papiers le persone la cui espulsione obbligatoria non può essere eseguita è una norma che produrrebbe diversi problemi. Secondo UCS infatti, le persone in questione verrebbero marginalizzate e condannate a vivere nell’illegalità. Per LU chi, prima dell’esecuzione dell’espulsione, è stato condannato a una pena pecuniaria soggiornerebbe in Svizzera illegalmente durante l’esecuzione di tale pena commettendo così un reato. SG, SO, UCS e CDDGP chiedono che con una disposizione nell’ordinanza vengano attenutati questi effetti indesiderati; secondo UCS va preso in considerazione almeno un adeguamento di legge oppure una clausola per i casi di rigore. Inoltre, se l’unica soluzione al problema fosse un maggior ricorso a misure di polizia di sicurezza e degli stranieri a scopo preventivo e repressivo, le città dovrebbero necessariamente ricevere dalla Confederazione i mezzi economici e logistici del caso. GE chiede una normativa minima in particolare per il controllo del soggiorno sul territorio cantonale.

Conseguenze finanziarie

BL chiede che nel rapporto esplicativo si confermi esplicitamente che le modifiche pianificate non comporteranno costi supplementari per i Cantoni. JU prende atto che le modifiche non avranno altre significative ripercussioni a livello del personale e delle finanze che non siano già state annunciate nelle nuove disposizioni di legge. GE e CDDGP sono convinti che vi potranno essere considerevoli maggiori oneri in termini di personale e di finanze in funzione dell’assetto che verrà dato alle ordinanze.

Varie

GE chiede che venga esplicitamente esclusa la possibilità di chiedere una decisione di accertamento sulla decadenza del permesso in virtù dell’articolo 61 capoverso 1 lettera e o f LStr (come le decisioni prese in applicazione dell’art. 61 cpv. 2 LStr) che eventualmente possa essere impugnata (rimandando in questo modo l’esecuzione dell’espulsione penale).

LU è del parere che, con l’entrata in vigore delle disposizioni di legge, la procedura durerà di più a causa delle nuove norme procedurali e non capisce come mai sia possibile ordinare l’espulsione penale soltanto nella procedura ordinaria.