Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 18 pagine
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sono coerenti e pertanto vanno accolte.
FR si esprime unicamente sull’OEAE sostenendo che l’ordinanza non disciplina chiaramente determinate situazioni ibride (procedure di asilo ed espulsioni che coinvolgono due Cantoni, persone in procedura di asilo contro le quali è pronunciata un’espulsione penale). FR
propone che il Cantone cui sono attribuiti i richiedenti l’asilo resti competente per eseguire l’allontanamento anche se l’espulsione penale è pronunciata in un altro Cantone dopo la decisione di allontanamento secondo il diritto d'asilo. Secondo FR, questo sistema continua ad addebitare i costi della partenza e dell’esecuzione dell’allontanamento alla SEM
sollevandone così il Cantone di attribuzione. Per contro, per il richiedente l’asilo la cui
decisione di allontanamento non è stata ancora pronunciata, FR propone che la competenza di eseguire l'allontanamento sia trasferita al Cantone dove è stata pronunciata l’espulsione penale. Pertanto è necessario attribuire immediatamente a tale Cantone il richiedente l’asilo affinché l’espulsione penale venga eseguita il più rapidamente possibile. In questo caso sarebbe indispensabile che la Confederazione copra i costi per l’espulsione penale eseguita dal nuovo Cantone di attribuzione.
GE chiede regole complementari a quelle già previste dalla OEAE che disciplinino
l’assistenza cui è tenuta la Confederazione ai sensi dell’articolo 71 LStr (al fine di garantire il rispetto dell’imperativo di celerità ed evitare così i ricorsi per denegata giustizia).
Titolo dell’ordinanza (concerne soltanto il testo tedesco)
Nessuna osservazione specifica.
Articolo 2
TI segnala come all’articolo 2 capoverso 1 OEAE venga ancora utilizzata l’ormai arcaica dicitura «Polizia degli stranieri». In quest’ottica, si propone di modificare il termine utilizzato in «Autorità della migrazione» oppure «Ufficio della migrazione».
Articoli 3 capoverso 1, 5 capoverso 3, 6 capoverso 2, 7, 8, 9, 10 capoversi 1 lettera a e 2, articoli 11 capoverso 1 lettera a, 13 e 15a capoverso 1 frase introduttiva
Nessuna osservazione specifica.
Articoli 15f–15i
ZH critica l’utilizzo del termine «Ausschaffung» e propone di citare espressamente le
espressioni «Weg- und Ausweisung» nonché «Landesverweisung».
Articolo 15j lettera b
Nessuna osservazione specifica.
Articolo 18
USS si dichiara espressamente favorevole alla proposta, mentre SO, piuttosto contrario,
esprime le seguenti critiche:
l’articolo 86 capoverso 1 LStr prevede che, in materia di aiuto sociale, le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo continuino ad applicarsi anche dopo il passaggio in giudicato di un’espulsione penale ai sensi degli articoli 66a o 66abisCP oppure 49a o 49abis CPM, e ciò anche in virtù dell’articolo 24 OAsi 2, con riferimento alla Convenzione del