Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 18 pagine
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28 luglio 195118 sullo statuto dei rifugiati. Infatti, l'articolo 23 della Convenzione prevede che gli Stati Contraenti concedano ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini. Tuttavia le persone contro cui è stata
pronunciata un’espulsione obbligatoria non risiedono più regolarmente in Svizzera poiché il loro permesso decade con il passaggio in giudicato dell’espulsione. In base alle presenti disposizioni non è possibile giudicare se questa contraddizione sia o meno voluta, pertanto, secondo SO è necessaria una precisazione.
Articolo 26a frase introduttiva e lettera d
Nessuna osservazione specifica.
4. Ordinanza 1 dell’11 agosto 199919 sull’asilo (OAsi 1)
Articolo 32 rubrica e lettere c e d
Per BS è particolarmente problematico lo statuto degli stranieri colpiti da una decisione di espulsione la cui esecuzione è stata rinviata: visto che non può essere concessa
l’ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 9 LStr), la disposizione creerebbe una categoria di persone illegalmente presenti in Svizzera. Inoltre non sarebbe neppure chiaro lo statuto dei familiari di queste persone. Si deve evitare di creare «sans-papier». Sarebbe eventualmente possibile applicare per analogia la disposizione relativa ai casi di rigore gravi di cui
all’articolo 14 capoverso 2 LAsi. Tuttavia per poter procedere in questo modo la persona in questione dovrebbe trovarsi in Svizzera da almeno cinque anni o, secondo la prassi del Tribunale amministrativo federale, da dieci anni.
ZH e JU (parere analogo) nonché PS bocciano la nuova disposizione dell’articolo 32 lettera d OAsi 1. Secondo ZH la proposta produrrebbe inutili doppioni nel valutare l’attuabilità di un allontanamento o di un’espulsione. Sarebbe più corretto se, in sede di procedura di asilo, la SEM verificasse anche eventuali impedimenti all’esecuzione, di regola strettamente connessi ai motivi d’asilo. Lo stesso vale per i casi nei quali viene presentata domanda d’asilo dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di espulsione. La disposizione proposta all’articolo 32 OAsi 1 va pertanto eliminata. FR (con una proposta, cfr. n. 3, osservazioni generali) e ZH sostengono la necessità di introdurre una regola sui conflitti tra le norme che indichi a chi compete l’esecuzione dell’allontanamento se nel quadro della procedura di asilo viene appunto disposto un allontanamento e nel contempo è stata decisa l’espulsione.
Secondo SP la SEM ha chiaramente il know how specialistico per analizzare eventuali impedimenti all’allontanamento di un richiedente l’asilo. Se così non fosse, la Svizzera avrebbe probabilmente 26 diverse prassi per valutare eventuali impedimenti all’espulsione legati ai diritti umani il che comporterebbe per le persone coinvolte gravi conseguenze e per la Svizzera inconvenienti imbarazzanti dovuti alla violazione del principio di non
respingimento. Una simile situazione va evitata. La SEM deve procedere alla valutazione non quando viene emessa la sentenza, ma dopo che la persona ha scontato la pena e prima dell’esecuzione dell’espulsione, e questo allo scopo di poter tener conto degli impedimenti all’espulsione eventualmente sorti tra la decisione in materia di asilo e l’esecuzione
dell’espulsione.
TS è favorevole al principio dell’assorbimento secondo cui le espulsioni decorrono insieme.