Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 18 pagine
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dell’ammissione provvisoria. Per permettere di esercitare un’attività lucrativa anche ai rifugiati contro cui è stata presa una decisione di espulsione passata in giudicato, occorre una normativa a livello di legge (p. es. modificando l’art. 61 LAsi).
UDC osserva che, come indicato nel rapporto esplicativo, la formulazione generale
dell’articolo 65 OASA comprende anche i rifugiati contro i quali è passata in giudicato una sentenza d’espulsione. In questo modo si contraddicono le disposizioni attuative
dell’articolo 121 capoversi 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri ossia le conseguenti
modifiche della LAsi secondo cui l’asilo e la protezione provvisoria in Svizzera decadano se l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisdel CP è passata in giudicato. Di conseguenza qualsiasi tipo di attività lucrativa in Svizzera dovrebbe essere vietata.
Articolo 70 capoverso 1
Secondo AG, LU, SG, SO, ZH e CDDGP tra l’articolo 61 capoverso 1 lettera f LStr
(decadenza dei permessi con l’esecuzione dell’espulsione) e l’articolo 70 capoverso 1 OASA vi è una contraddizione: secondo la legge, il permesso decade con l’esecuzione
dell’espulsione, secondo l’ordinanza rimane valido fino alla liberazione dall'esecuzione della pena o della misura. Inoltre il trattamento ambulatoriale secondo l’articolo 63 CP sarebbe equiparato al collocamento stazionario.
Articolo 82 capoverso 1 bis-quater(e art. 22a ordinanza VOSTRA)
BE, BL, LU, NW, SH, SO, TI, UR e ZH nonché FER sono favorevoli alla variante VOSTRA.
Secondo BL è assolutamente auspicabile creare un’interfaccia diretta tra le banche dati VOSTRA e SIMIC.
GE è del parere che la formulazione delle lettere a e b dell’articolo 82 capoverso 1terpuò far pensare che si tratti di decisioni ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del
20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa (PA), pertanto sarebbe stato preferibile utilizzare per la lettera b il termine «dati» al posto di «decisioni».
VD ritiene poco chiara la formulazione dell’articolo 82 capoverso 1terlettera b OASA e chiede di precisare di quali decisioni si tratta, se si tratta di stabilire un termine per la partenza e quando sono prese queste decisioni.
Secondo CDDGP, visto che la comunicazione scritta della data della partenza è un atto amministrativo che non può essere impugnato, tale data non va comunicata alla persona tenuta a partire tramite decisione formale, bensì con una lettera.
2. Ordinanza del 22 ottobre 200816 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Sull’OEV non è stato fatto alcun commento specifico.
3. Ordinanza dell’11 agosto 199917 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Osservazioni generali
BE e BS approvano le modifiche proposte sul sostegno da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) all’esecuzione dell’espulsione. Per BS è opportuno che la SEM garantisca il suo aiuto anche in caso di espulsioni. Le modifiche redazionali che ne derivano