Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 18 pagine
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Articolo 34 capoverso 2 e articolo 34a
ZH respinge la proposta: l’autorità competente per l’esecuzione deve già notificare l’esecuzione dell’espulsione in base all’articolo 6 capoverso 4 dell’ordinanza VOSTRA proposto con il presente avamprogetto (cfr. n. 8). La Confederazione deve garantire che tali dati siano automaticamente trasmessi da VOSTRA alla SEM. Non si può chiedere alle autorità cantonali di notificare i dati relativi all’esecuzione varie volte. Pertanto l’articolo 34 capoverso 2 OAsi 1 va mantenuto mentre l’articolo 34a OAsi 1 non va introdotto.
Articolo 43 capoverso 2
BE accoglie con favore la proposta. Anche SG è favorevole alla possibilità di sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all’esecuzione e propone di estendere tale possibilità ai casi per i quali va eseguita un’espulsione dal territorio.
5. Ordinanza 2 dell’11 agosto 199920 sull’asilo (OAsi 2)
Osservazioni generali
BS chiede chi coprirà i costi per la categoria di persone con statuto illegale che verrà a crearsi.
Articolo 24 capoverso 1 lettere bbise dbis
AR e BS sono esplicitamente favorevoli alla durata proposta per il rimborso delle spese dell’aiuto sociale fornito dai Cantoni ai rifugiati contro i quali è stata pronunciata un'espulsione passata in giudicato (al massimo cinque anni dalla presentazione della domanda d’asilo).
Per GE e ZH nonché per CDDGP sarebbe più adeguato portare a sette anni la durata di tale rimborso per i rifugiati e gli apolidi oggetto di una decisione di espulsione.
6. Ordinanza del 14 novembre 201221 concernente il rilascio di documenti di viag-
gio per stranieri (ODV)
Nessuna osservazione specifica.
7. Ordinanza del 19 settembre 200622 sul Codice penale e sul Codice penale mili-
tare (OCP-CPM)
Osservazioni generali
SO e CDDGP criticano il fatto che, secondo il rapporto esplicativo, le autorità d’esecuzione debbano emanare una decisione di esecuzione. CDDGP ricorda che la comunicazione della data della partenza è un atto amministrativo che non può essere impugnato. Solamente se la persona in oggetto lascia passare tale data senza partire vanno prese in considerazioni misure coercitive (atti esecutivi). Secondo la CDDGP, la forma della decisione va mantenuta per i casi in cui la persona chiede espressamente di sospendere l’esecuzione dell’espulsione oppure quando gli atti fanno riferimento a eventuali impedimenti all’esecuzione o ancora si rendono necessarie misure coercitive.
Secondo AG, JU e CDDGP va esclusa una seconda verifica della proporzionalità dell’espulsione non obbligatoria da parte dell’autorità d’esecuzione in quanto una simile competenza
20 RS 142.312
21 RS 143.5
22 RS 311.01