Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/27: Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero · 18 pagine

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deve essere prevista dal legislatore. JU ritiene che le autorità d’esecuzione non debbano essere tenute a decidere in merito a una sospensione, ma soltanto occuparsi dell’esecuzione vera e propria dell’espulsione.

USS sostiene invece che la proporzionalità di un’espulsione eseguita dopo una pena detentiva o una misura stazionaria debba sempre essere verificata. TS chiede di verificare sempre la proporzionalità dell’espulsione al momento della sua esecuzione.

SZ chiede di verificare l’opportunità di riconoscere all’autorità d’esecuzione un diritto di ricorso dinnanzi al Tribunale federale nei casi in cui il giudice cantonale ha deciso in favore di una persona oggetto di un’espulsione che ha presentato ricorso contro la decisione di esecuzione.

Secondo ZH un divieto di entrata di diritto degli stranieri nel caso concreto può durare più a lungo di un'espulsione, pertanto è necessario integrare nella OASA e/o nella OCP‑CPM regole che disciplinino i conflitti tra le norme sul divieto di entrata e sull'espulsione penale.

FR è del parere che determinate situazioni complesse non sono disciplinate in modo sufficientemente chiaro, una di queste situazioni si verifica ad esempio quando il giudice pronuncia l'espulsione di uno straniero la cui procedura di asilo è in corso.

Articolo 12a

BS, PS, USS si pronunciano espressamente a favore del principio dell'assorbimento.

JU, LU, SO, ZH e CDDGP criticano il fatto che siano disciplinati solamente i motivi della sospensione dell'esecuzione dell'espulsione obbligatoria (art. 66d CP) e non quelli per sospendere l'esecuzione dell'espulsione non obbligatoria.

Secondo SO e ZH, l'ordinanza deve disciplinare i termini temporali entro cui va esaminata l'esecuzione o la sospensione dell’esecuzione dell'espulsione al fine di garantire il passaggio in giudicato della decisione sull'esecuzione o sulla sospensione quando l’interessato avrà scontato la pena o la misura.

Articolo 12b

Secondo l'articolo 66c capoverso 2 CP, prima dell’esecuzione dell'espulsione devono essere eseguite le pene o parti di pena senza condizionale e le misure privative della libertà. LU,

SG, SO e CDDGP criticano il fatto che questa disposizione valga anche per le pene pecuniarie (saldate eventualmente a rate) o per i lavori di pubblica utilità. Per SO, in caso di espulsione obbligatoria, la persona che si trova in questa situazione sarebbe punibile in Svizzera per soggiorno illegale. Sempre secondo SO, anche l'esecuzione della semiprigionia o dell'electronic monitoring presenterebbe gli stessi problemi, pertanto, se è stata disposta anche un’espulsione, dovrebbero entrare in linea di conto solamente la pena detentiva in regime ordinario o misure privative della libertà. È dunque necessario procedere alle precisazioni del caso ed eventualmente alle necessarie modifiche oppure, come sostengono SG, UCS e CDDGP, va introdotta una normativa chiara e restrittiva. Al riguardo si rimanda anche al capitolo 12.

ZH parte dal presupposto che la disposizione vale anche per le pene e le misure protettive in materia di diritto penale minorile sebbene questo punto non sia espressamente disciplinato.

Articolo 14a

Le critiche formulate per l'articolo 12b valgono anche per l'articolo 14a capoverso 1.

Secondo VD potrebbero esserci problemi se l'esecuzione dell'espulsione compete al Cantone che l'ha disposta ma la persona oggetto di tale provvedimento ha diritto di soggiorno in