Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 18 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati
4. Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri)
Valutazione generale
La grande maggioranza dei partecipanti si è detta favorevole alla fissazione di una durata ragionevole di conservazione dei dati medici. Si oppone alla cancellazione dei dati subito dopo l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione.
Pareri favorevoli
I Cantoni AI, BE, FR, GR, JU, LU, NE, NW, UR e VS nonché PVL e FER plaudono al principio della modifica dell’ordinanza e non propongono modifiche. LU e NW ritengono tuttavia che i dati medici debbano essere soppressi unicamente in caso di partenza controllata; i dati riguardanti le persone che passano alla clandestinità devono invece essere conservati per un certo lasso di tempo.
PPD, PLR, PS e i Verdi nonché FCPS, OSAR, USAM e USS sono favorevoli, in linea di massima, alle norme proposte, fatte salve determinate proposte di modifica.
Pareri contrari
Il Canton AG, l’ASM e la CDDGP chiedono una disciplina sostitutiva secondo cui gli atti medici riguardanti l’idoneità al trasporto siano trattati allo stesso modo degli altri documenti medici del dossier e conservati per una durata usuale.
I Cantoni AR, BL, BS, GE, GL, OW, SG (per analogia), SH, SO, SZ, TG, TI (per analogia), VD (per analogia), ZG e ZH sono contrari alla modifica proposta giacché si oppongono alla prevista cancellazione dei dati non appena eseguito l’allontanamento. Considerano questa cancellazione incomprensibile da un punto di vista pratico e sproporzionata visto che non tiene conto di eventuali ritorni in Svizzera o di persone che tornano a manifestarsi dopo essere passate alla clandestinità.
L’UDC respinge la modifica se i dati medici non sono conservati al meno dieci anni.
Handicap respinge la cancellazione immediata dei dati medici dopo l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, giacché impedirebbe qualsiasi valutazione ulteriore della liceità dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, violando così i principi elementari dello Stato di diritto (violazione dell’art. 13 della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità e dell’art. 29 Cost.).
La FMH considera parimenti che l’obbligo di cancellare i dati immediatamente dopo l’esecuzione dell’espulsione sia problematico, come anche il fatto che l’obbligo di conservazione generalmente vigente non sia applicabile a questi casi.
Rinuncia a pronunciarsi o nessuna osservazione
I seguenti partecipanti hanno hanno rinunciato espressamente a pronunciarsi oppure non formulano nessun commento in merito alla modifica dell’OEAE: ACS, AdCV, ASUSC, AUSL, CFM, COPC, GDS, HEV, IP, OSE, PVL, TS, UCS, USI.
IV. Pareri in merito alle singole disposizioni
1. Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani nel settore dell’asilo (OAPA)
Campo d’applicazione (art. 1 cpv 1 OAPA)
L’UCS chiede che le procedure d’approvazione dei piani si limitino alle costruzioni su terreni