Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 18 pagine

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della popolazione e delle autorità cantonali e comunali senza aver prima discusso con esse eventuali ubicazioni di sostituzione. HEV chiede che la nozione di «necessità» sia precisata e propone che sia esclusa l’espropriazione di proprietà private.

Decisione di approvazione dei piani (art. 25 OAPA)

Il Canton AR ritiene che al capoverso 2 lettera c occorra menzionare le misure che possono essere adottate «per garantire la sicurezza e l’ordine necessari in prossimità della struttura». Secondo Handicap la decisione dovrebbe contenere le condizioni e gli oneri relativi alla soppressione degli ostacoli per le persone con disabilità.

Inizio dei lavori (art. 27 OAPA)

I Cantoni AI, BS, OW, SH, TG e la DCPA ritengono che la formulazione «sembrano non avere alcuna possibilità di successo» di cui al capoverso 2 lettera b lasci spazio a un ampio margine di interpretazione. Propongono che il termine «sembrano» venga definito per quanto possibile già nell’ordinanza. Il Canton GL ritiene sufficienti le norme del diritto federale riguardanti il ritiro dell’effetto sospensivo.

Handicap considera che il DFGP può autorizzare l’esecuzione immediata dei lavori unicamente se è garantita la soppressione degli ostacoli per le persone con disabilità.

ACS e HEV ritengono che la nozione di urgenza di cui al capoverso 2 lettera c è troppo vaga e giustificherebbe sistematicamente un inizio immediato dei lavori.

2. Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)

Durata del sovvenzionamento dei costi per l’aiuto sociale versato agli apolidi (art. 24 cpv. 1 lett. c OAsi 2)

I Cantoni AI, BS, GL, SH e la CDOS criticano il fatto che la neutralità dei costi dell’innovazione proposta non sia stata presentata in maniera comprensibile nel rapporto esplicativo e vada pertanto messa in dubbio. Propongono pertanto di analizzare la futura evoluzione dei costi.

Nuovo sistema di finanziamento per i rifugiati da reinsediare (art. 24a, 26 cpv. 1 e

27a OAsi 2)

I Cantoni AI, BS, NW, SH, SZ, TI; l’ACS, la CDOS e la FCPS plaudono alla semplificazione amministrativa risultante dalla nuova forma di indennizzo prevista.

I Cantoni AG, AI, BE, BS, FR, GE, GL, LU, OW, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZH; il PLR; l’ACS, la CDOS e l’USAM dubitano della neutralità dei costi dell’innovazione proposta, giacché i Cantoni si sono accorti in maniera empirica che il tasso di questi casi di dipendenza durevole dall’aiuto sociale è superiore al 25 per cento.

I Cantoni AG, BE, BS, FR, GE, GL, JU, LU, OW, SH, SZ, TI, VD, VS, ZH e la CDOS rilevano che il tasso del 75 per cento di persone integrate e del 25 per cento di persone non integrate è di difficile comprensione, ovvero solleva dubbi giacché il progetto pilota riguardante il reinsediamento non è ancora stato sottoposto a valutazione.

I Cantoni AG, BE, GL, SH nonché l’ACS e la CDOS criticano l’importo di 7 milioni di franchi (196 milioni – 189 milioni) di costi supplementari per i Cantoni e i Comuni calcolato su una durata di sette anni per quanto riguarda l’innovazione proposta.

I Cantoni BS, GL e ZH propongono di conservare la disciplina vigente.

FR, SH, TI, UR; PPD; ACS, FCPS, Handicap e OSAR chiedono un indennizzo da parte della Confederazione durante l’intera durata della dipendenza dall’aiuto sociale.

Il Canton TI e la CDOS chiedono una durata maggiore dell’indennizzazione da parte della