Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 18 pagine
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nonché la DCPA propongono che il periodo introduttivo del capoverso 1 sia completato come segue: «La SEM elabora la domanda di esame preliminare con il concorso dei Cantoni interessati e la presenta al DFGP. La domanda contiene segnatamente: ...».
Il Canton ZH propone che la natura giuridica della decisione del DFGP nel quadro dell’esame preliminare della domanda sia menzionata nell’ordinanza affinché la procedura (ordinaria o semplificata) determinata dall’autorità d’approvazione possa essere impugnata con sufficiente anticipo dai cittadini interessati.
L’UCS propone di integrare nel capoverso 3 l’audizione del Comune interessato secondo la formula seguente: «(…) In generale è consultato, nello specifico, il Comune di ubicazione del centro.» L’AdCV propone di sopprimere la formulazione potestativa del capoverso 3 e di prevedere una consultazione obbligatoria.
Contenuto della domanda (art. 6 OAPA)
Il Canton AR rileva che, accanto alle misure a tutela dei lavoratori, occorre proporre una riflessione sulle misure atte a «garantire la sicurezza e l’ordine necessari in prossimità». Il Canton TI chiede che la disposizione sia completata mediante la presentazione della garanzia di qualità per quanto riguarda la protezione in caso di incendio, conformemente alla direttiva dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA). L’UCS chiede che la domanda sia accompagnata da un assetto di sicurezza locale.
Il PVL fa notare che conformemente alla lettera g i centri della Confederazione non sono oggetto di un esame dell’impatto sull’ambiente (EIA). Ritiene necessario esaminare l’eventualità di completare l’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA) affinché sia rispettato l’articolo 10a della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb).
Handicap auspica che la domanda contenga parimenti dati e documenti relativi alla soppressione degli ostacoli per persone con disabilità, connessi alla norma SIA 500.
Picchettamento e profili (art. 7 OAPA)
I Cantoni AG, AI, AR, BS, GL, GR, OW, SH, SZ, TG, UR, VD, ZH e la DCPA osservano che la terminologia relativa ai profili compete ai Cantoni e che i termini utilizzati nell’OAPA non sono compatibili con il Concordato intercantonale sull’armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE). Propongono pertanto la soppressione del capoverso 2. Il Canton SG propone di inserire un rimando al diritto cantonale applicabile in materia di profili e picchettamento.
Per garantire che anche il Cantone interessato sia informato tempestivamente, i Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, GL, GR, OW, SG (per analogia), SH, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH e la DCPA propongono che il capoverso 4 sia completato come segue: «La SEM informa il Cantone interessato e il Comune interessato il più tardi sette giorni prima del picchettamento e dell’indicazione dei profili». Il Canton AR ritiene che il termine di sette giorni sia troppo breve. Il PVL propone un termine di 14 giorni.
Avvio della consultazione (art. 8 OAPA)
Il PS, i Verdi (per analogia), l’OSAR e l’USS propongono di completare la disposizione in modo che i progetti di costruzione siano sottoposti per parere a un gruppo costituito di organizzazioni non governative indipendenti e di esperti indipendenti.
Handicap propone che il DFGP consulti il Centro svizzero per la costruzione adatta agli handicappati (Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen) in merito a tutti i progetti di centri della Confederazione, conformemente alla prassi odierna dell’Ufficio federale dei trasporti.
Partecipazione della popolazione interessata (art. 10 OAPA)
lP propone che i rifugiati siano consultati sui progetti e che il Comune interessato abbia un ruolo attivo nell’informazione. L’OSAR e l’USS propongono che in caso di procedura