Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 18 pagine
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di proprietà della Confederazione o su terreni per i quali la Confederazione gode di un diritto di superficie (Baurecht).
Diritto applicabile (art. 2 cpv. 3 OAPA)
I Cantoni AG, OW e SZ propongono di stralciare il capoverso 3 adducendo quale motivo: «La disposizione legale superiore (art. 95a cpv. 3 nLAsi) impone che la procedura d’approvazione dei piani tenga conto del diritto cantonale e ciò non soltanto ove esso non limiti in maniera sproporzionata l’adempimento dei compiti della Confederazione relativi all’alloggio dei richiedenti l’asilo o all’espletamento delle procedure d’asilo».
Per il PVL la formulazione «non limiti in maniera sproporzionata» è poco chiara. Propone di stralciare il capoverso 3 giacché non fa che riprendere quanto codificato all’articolo 95a capoverso 3 secondo periodo nLAsi.
Il Canton SG rileva che «nel quadro della ponderazione degli interessi, il DFGP deve sincerarsi che il diritto cantonale non possa essere semplicemente ignorato».
Il Canton BS, l’UCS (per analogia) e l’AdCV (per analogia) ritengono importante che il DFGP proceda con diligenza alla ponderazione degli interessi e che il diritto cantonale e comunale sia preso in considerazione in maniera ragionevole. Il capoverso dovrebbe essere modificato come segue: «Il diritto cantonale e comunale va considerato purché …».
Progetti non soggetti ad approvazione (art. 3 OAPA)
Il Canton SZ propone di adeguare il capoverso 1 come segue: «I progetti ... non sono soggetti ad approvazione. L’utilizzo temporaneo non può eccedere tre anni.»
Handicap precisa che anche in caso di utilizzo temporaneo delle costruzioni militari occorre provvedere alla rimozione degli ostacoli per le persone con disabilità. Propone inoltre che la considerazione degli interessi delle persone con disabilità figuri espressamente al capoverso 2.
L’AdCV chiede una definizione più precisa e limitativa dei piccoli impianti accessori (cpv. 2 lett. c), per esempio tramite menzione di un numero massimo di metri quadrati.
Il Canton SZ e l’AdCV (per analogia) chiedono la soppressione della lettera d del capoverso 2 (costruzioni mobiliari fino a una durata di 24 mesi) giacché ritengono, da un lato, che non vi sia una base legale sufficiente e, dall’altro, che le situazioni in cui una costruzione mobiliare di 24 mesi non comprometta interessi degni di protezione sono estremamente rare.
L’UCS chiede che sia fatta prova della massima riserva per quanto riguarda l’allestimento di costruzioni mobiliari.
Piano settoriale Asilo (art. 4 OAPA)
Il Canton ZH propone di completare l’articolo 4 in modo da disciplinare i casi in cui sussista un dubbio circa i criteri di rilevanza del piano settoriale. Ritiene che l’autorità di approvazione dei piani disponga di un ampio margine di apprezzamento e che in caso di dubbio circa la rilevanza per il piano settoriale, l’oggetto in questione debba figurare nel piano settoriale.
Il PVL rileva che l’articolo 4 non precisa quale autorità sia competente per l’adozione del piano settoriale Asilo. Ritiene che occorrerebbe inserire un rimando agli articoli 14-23 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT). Propone inoltre che, per maggior chiarezza, il capoverso 1 sia modificato come segue: «… la pianificazione e la coordinazione delle attività…» anziché «… la pianificazione e la coordinazione di massima delle attività...».
L’OSAR e l’USS propongono di integrare nell’ordinanza la disciplina concernente la partecipazione della società civile all’elaborazione del piano settoriale Asilo.
Esame preliminare (art. 5 OAPA)
I Cantoni AG, AI, AR, BS, GL, GR, OW, SG (per analogia), SH, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH