Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 18 pagine
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semplificata sia consultata la popolazione.
I Cantoni AG, AI, BS, GL, OW, SH, SZ, TG e la DCPA propongono che il capoverso 2 sia formulato in maniera più precisa oppure soppresso. I termini «già prima» e «in modo adeguato» non sono definiti in modo chiaro. Questo rischia di creare problemi d’attuazione.
L’ACS ritiene che spetti al Comune e non alla Confederazione dirigere la partecipazione della popolazione, pertanto propone lo stralcio del capoverso 2. HEV propone che il capoverso 2 sia soppresso in modo tale da garantire la partecipazione della popolazione.
Opposizioni (art. 11 OAPA)
Il Canton SG rileva che, se non ha fatto valere i propri interessi entro il termine di opposizione, il Comune può essere escluso dal seguito della procedura (art. 95g cpv. 1, nLAsi). Chiede pertanto che il Comune sia reso attento in maniera espressa a tale disposizione nel corso della procedura.
Parere dei Comuni interessati (art. 12 OAPA)
I Cantoni BS, GL, OW, SG (per analogia), SH, SZ, TG, ZH e la DCPA si chiedono se il termine di 1,5 mesi menzionato nel rapporto esplicativo non debba figurare anche all’articolo 12 capoverso 1 ai sensi di una protezione dei Comuni interessati.
Il Canton AG propone di fissare un siffatto termine affinché il Comune interessato presenti in tempo utile la propria presa di posizione presso il Cantone. L’ACS chiede che il termine menzionato nel rapporto esplicativo sia inserito nell’OAPA. L’UCS chiede un congruo termine per il trattamento delle opposizioni; indica che un termine di alcuni giorni non basta.
Consultazione delle autorità specializzate della Confederazione (art. 15 OAPA)
I Cantoni AG, AI, AR, BS, GL, GR, OW, SG (per analogia), SH, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH e la DCPA rilevano che la procedura di eliminazione delle divergenze retta dall’articolo 62b LOGA prende in considerazione unicamente le autorità competenti della Confederazione. Per garantire che la procedura possa avanzare rapidamente propongono che anche il Cantone sia invitato a parteciparvi, giacché solo in questo modo è garantita una buona collaborazione tra il DFGP e il Cantone interessato. Chiedono pertanto che il coinvolgimento del Cantone interessato sia codificato nell’ordinanza. I Cantoni AG, GL, GR, OW, SH, TG, TI, ZG, ZH e la DCPA propongono di integrare l’articolo 15 mediante il capoverso 1bisseguente: «Il DFGP invita parimenti il Cantone interessato a partecipare alla procedura di eliminazione delle divergenze prevista all’articolo 62b LOGA».
Procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 18 OAPA)
ACS e HEV chiedono che i criteri della procedura semplificata siano definiti nell’ordinanza, come del resto anche le situazioni in cui sono consultati i Cantoni e i Comuni. L’UCS considera che il Comune di ubicazione del centro fa parte degli «interessati» (Betroffenen) e che pertanto dispone di un diritto di opposizione. Propone che l’articolo 18 capoverso 2 sia modificato come segue: «Gli adattamenti importanti ... decisione di approvazione dei piani. Ne sono informati in particolare il Cantone e il Comune di ubicazione del centro.».
L’OSAR e l’USS propongono che in caso di procedura semplificata sia consultata la società civile.
Avvio della procedura (art. 19 OAPA)
Il Canton OW propone di completare come segue il capoverso 1: «…è necessaria un’espropriazione e se i negoziati tra la Confederazione, da un lato, e il proprietario dell’immobile e il Cantone e il Comune di ubicazione del bene immobile, dall’altro, non hanno dato esito, il DFGP esegue la procedura d’espropriazione...». Ritiene che soltanto in questo modo vi è la garanzia che la Confederazione non proceda a espropriazioni contro la volontà